Tre provvedimenti per la costruzione in zona naturale protetta
La realizzazione di opere e interventi nelle aree naturali protette richiede il rilascio di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta del parco. Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione, con la sentenza 7900/2012.
Il permesso di costruire deve essere rilasciato ai sensi del Testo unico dell’edilizia, l’autorizzazione è prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, mentre il nulla osta del parco deve attestare l’autonomia dei profili paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici.
Secondo la Cassazione, in assenza di uno di questi documenti la concessione rilasciata dopo l’accertamento di conformità fa venir meno solo i reati relativi alle contravvenzioni previste dalle norme urbanistiche.
Al contrario, sostiene la Corte, non si estinguono le violazioni ambientali.