Superbonus per demolizione

Superbonus per demolizione e ricostruzione

Ultimamente sul nostro sito stiamo parlando molto del Superbonus 110% e ne stiamo parlando da un punto di visa energetico. Abbiamo infatti analizzato le opportunità che il Decreto Rilancio ha introdotto per l’efficientamento energetico degli edifici.

A cura dell’Ing. Angela Mastrandrea

Tuttavia, la conversione in legge del DL 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto “Decreto Rilancio” e del DL 16 luglio 2020, n. 76, cosiddetto “Decreto Semplificazioni” , hanno introdotto incentivi non solo per efficientamento energetico ma anche per il  Sisma Bonus particolarmente rilevanti: ampliando inoltre in modo significativo il concetto di “Demolizione e ricostruzione” inteso come intervento di ristrutturazione edilizia, e quindi compatibile con l’applicazione dei bonus fiscali, sia nuovi che preesistenti.

Alla luce di questi provvedimenti, gli interventi di “Demolizione e ricostruzione” diventano quindi una grande opportunità. Vediamo quindi come poter “sfruttare” il superbonus per demolizione.

La Legge n. 120 del 11/09/2020 (G.U. n. 228 del 14/09/2020), di conversione del DL 16/07/2020 n. 76(cosiddetto Decreto Semplificazioni) è intervenuta apportando significative modifiche al D.P.R. 380 (cosiddetto Testo Unico dell’Edilizia).

In particolare, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana(decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo), l’art. 10 della Legge n. 120/2020 amplia il campo degli interventi di ristrutturazione edilizia definiti all’art. 3 “Definizione degli interventi edilizi”, introducendo al comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 quanto segue:

“Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diverse sagome, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia, gli interventi volti al ripristino di edifici (o parti di essi) eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.”

Inoltre, all’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”, comma 1-ter, è stato precisato:

“In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.”

Dal momento che la demolizione e ricostruzione rientra nell’ambito della ristrutturazione edilizia, è consentito accedere alle agevolazioni relative al Superbonus di cui abbiamo a lungo parlato.

Un altro aspetto fondamentale interessa gli interventi di demolizione e ricostruzione, si tratta del  “Sismabonus acquisti”, introdotto nel 2017 limitatamente alla zona sismica 1, esteso poi dal 1 maggio 2019 anche alle zone sismiche 2, 3,

Chi intende comprare casa, potrà accedere ad un bonus maggiorato: l’aliquota del sismabonus acquisti, riconosciuta a chi compra case in zone sismiche 1, 2 e 3 oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di imprese; sarà possibile dunque  accedere ad uno sconto che passa dall’ordinario 85% al 110% per il prossimo biennio.

 

Resta invariato il tetto massimo di spesa sul quale calcolare il bonus per le case antisismiche, pari a 96.000 euro, ma il superbonus per demolizione consentirà di risparmiare una somma pari 105.600 euro, in luogo dell’ordinario importo massimo del sismabonus acquisti pari a 81.600 euro.