Sottotetti: pertinenza dell’appartamento o parte comune del condominio

I sottotetti nei condomini non possono sempre essere considerati una parte comune. Il più delle volte costituiscono infatti una pertinenza dell’appartamento sottostante. È arrivata a questa conclusione la Cassazione con la sentenza 12840/2012.

Secondo la Corte, per capire a chi appartiene un sottotetto bisogna fare riferimento al “titolo”. In mancanza di riferimenti in tal senso, si può presumere che il sottotetto costituisce una parte comune del condominio solo se il vano risulta effettivamente destinato a questo scopo o all’esercizio di un servizio di interesse condominiale. La destinazione deve però risultare dalle caratteristiche strutturali e funzionali del vano.

La Cassazione ha ricordato infatti che, in base al Codice Civile, il sottotetto non è compreso tra le parti comuni. In mancanza di determinati requisiti che ne facciano emergere l’uso comune all’attività di più condomini, il sottotetto va quindi considerato una pertinenza dell’unità immobiliare sottostante.