Scia 2, ecco tutte le novità
Come cambiano le procedure per la realizzazione degli interventi edilizi. Il decreto entra in vigore l’11 dicembre
Entrerà in vigore l’11 dicembre 2016 il decreto “Scia 2” (vale a dire il D.lgs. 222/2016), che attua uno dei capitoli della riforma della Pubblica Amministrazione, realizzando così una codificazione delle attività e delineando un quadro aggiornato di obblighi e di titoli abilitativi “massimi” che servono. L’obiettivo del decreto “Scia 2” è la semplificazione del panorama normativo riguardante i procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi, indicando per ogni lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. Per quanto riguarda il settore dell’edilizia, il decreto definisce quattro regimi amministrativi:
1) attività di edilizia libera (che non richiedono alcuna comunicazione preventiva), come ad esempio l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici periferici, la pavimentazione e finitura degli spazi esterni, la realizzazione di aree ludiche o l’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
2) Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), che si utilizzerà per gli interventi non ricompresi nelle procedure precedenti.
3) Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anche in alternativa al permesso di costruire, da fare per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali, ristrutturazione urbanistica disciplinata da piani attuativi; in questi casi, dopo la presentazione della Scia, è necessario attendere almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
4) Infine, il permesso di costruire che va richiesto per interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica o edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Il soggetto che ha presentato la Scia o che è titolare del permesso di costruire può richiedere il certificato di agibilità entro 15 giorni dalla fine dei lavori o presentare un’autocertificazione sottoscritta da un professionista.
Il decreto, poi, individua 72 tipologie di attività economiche, tra le quali si distinguono i bar e le pizzerie in zone tutelate (dove scatta il silenzio assenso più la Scia ma non serve l’autorizzazione)
mentre nelle zone non tutelate è sufficiente la Scia unica.