Professionisti, pubblicizzare la propria attività non è deontologicamente scorretto
Pubblicizzare le prestazioni professionali e i loro costi non è scorretto dal punto di vista deontologico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 11816/2012.
La Corte ha affermato che farsi pubblicità non lede il decoro professionale e la dignità del professionista.
La Corte di Cassazione è arrivata a questa conclusione analizzando il ricorso presentato da un professionista contro il proprio Ordine, che lo aveva sospeso per aver diffuso volantini pubblicitari in cui erano descritte le prestazioni offerte ed i prezzi rapportati alla situazione del mercato.
A detta della Commissione dell’ordine professionale, la pubblicità poteva trarre in inganno perché si riferiva ad una tariffa minima nazionale, che invece è stata abrogata. Il riferimento alla tariffa costituiva per la Commissione una mancanza di correttezza e trasparenza. Allo stesso tempo l’Ordine riteneva di avere la competenza a verificare la rispondenza dei messaggi pubblicitari ai criteri di trasparenza.
La Cassazione si è però pronunciata in modo diverso perché a livello comunitario le professioni devono ispirarsi al maggior criterio di liberalizzazione possibile. Analogamente, la Corte dio Giustizia Europea ha affermato che gli Stati membri devono rimuovere i divieti alle pubblicità commerciali.