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Si può cedere il Conto Termico

Si può cedere il Conto Termico

Mentre le domande di incentivo economico hanno superato quota 15mila, si evidenzia come il contributo possa essere incassato dalla ditta che esegue i lavori.

Cominciano a farsi notare e sentire gli effetti del nuovo Conto Termico, vale a dire il pacchetto di incentivi e agevolazioni al fine di promuovere interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici già esistenti ed incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili. I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che possono accedere a fondi per 900 milioni di euro, di cui 200 destinati alle PA.

Sulla base delle novità introdotte nella Legge di Stabilità 2016, oggi anche per il conto termico è possibile effettuare i lavori e “scaricare” sull’impresa che li esegue l’onere di incassare l’incentivo economico legato all’intervento, in cambio di uno sconto equivalente sul prezzo di esecuzione dell’intervento. La domanda per l’accesso diretto al nuovo conto termico va inoltrata entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento e dal collaudo dell’impianto. Ma già in fase di preventivo, è possibile per l’installatore calcolare con un buon margine di approssimazione quale sarà il contributo economico che verrà erogato dal Gse (Gestore Servizi Energetici), l’ente che gestisce la misura. Tale contributo potrà essere scontato dal costo finale dei lavori, con un meccanismo che richiama, nelle sue linee generali, il principio della cessione a terzi del credito fiscale. La cessione del credito può avvenire solo per le domande di accesso diretto: esiste, infatti, per la pubblica amministrazione anche la possibilità di prenotare in anticipo l’incentivo, ricevendo anche un anticipo sui lavori che saranno effettuati.

Per le PA sono due le procedure previste per la presentazione della domanda conto termico: un accesso diretto – per cui la PA deve presentare la richiesta al GSE compilando la domanda entro 60 giorni dalla fine dei lavori, specificando il tipo di intervento per cui è richiesto l’incentivo e la documentazione che attesta la realizzazione dell’intervento – e la prenotazione, compilando cioè prima della realizzazione dell’intervento la domanda di accesso all’incentivo.

Per persone fisiche, privati, imprese e condomini l’unica modalità di accesso agli incentivi è quella dell’accesso diretto. Il Gse, in fase di esame istruttorio del contributo, valuterà se tutti i documenti risulteranno in regola ed erogherà i fondi. Dal 31 maggio 2016 all’1 marzo 2017 al GSE sono arrivate più di 15mila domande, per un totale di 73 milioni di inventivi, 44 dei quali riguardano richieste inviate ad accesso diretto e 29 attraverso le prenotazioni.

Settore Edile: l’Ue non prevede significativi miglioramenti per il 2012-02-11

Secondo la Direzione Economia e finanze della Commissione Europea, in Italia l’anno sarà caratterizzato da bassi investimenti nell’acquisto di abitazioni. Non si prevede quindi neanche per il 2012 una immediata ripresa del settore edile.

Nella classifica stilata da Bruxelles, l’Italia è il penultimo Paese in cui si rileva l’intenzione di acquistare o costruire una casa.

Le previsioni sono pessimistiche anche indagando nella propensione di iniziare una ristrutturazione.

Per risolvere la situazione di stallo, l’Ance, associazione nazionale costruttori edili, ha chiesto la modifica del decreto sulle liberalizzazioni ripristinando l’Iva sulla cessione degli immobili anche dopo cinque anni dalla data di fine lavori. Gli edili hanno chiesto anche che per tre anni sia cancellata l’Imu sugli immobili invenduti.

 

fonti

Sette nuovi bandi per le Fonti Energetiche Rinnovabili elettriche

Il ministero dello sviluppo economico e del dicastero dell’ambiente ha programmato, a partire dal 30 novembre di quest’anno, sette bandi per assegnare gli incentivi dedicati all’energia elettrica da impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) per il triennio 2018-2020.

Sen prorogata al 31 agosto la consultazione

SEN, prorogata al 31 agosto la consultazione

Obiettivo assoluto della Strategia è arrivare a coprire la metà dei consumi energetici nazionali con le fonti rinnovabili entro il 2030

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente hanno prorogato fino al 31 agosto il termine della consultazione pubblica della Strategia Energetica Nazionale (SEN) avviata lo scorso 12 giugno. Data la rilevanza del tema e la complessità del documento in consultazione, che comprende sia diversi scenari energetici globali che vari focus su settori e misure specifiche, il prolungamento del termine – si legge sul sito del Mise – consentirà maggior tempo per inviare commenti e presentare osservazioni che saranno analizzate congiuntamente dai due Ministeri per giungere all’approvazione definitiva della Strategia. Obiettivo di questo documento di pianificazione/indirizzo in materia energetica è quello di indiare le priorità per poter arrivare alla diversificazione delle fonti di energia e delle aree di approvvigionamento, alla promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, al potenziamento della ricerca nel settore energetico e della sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’energia.

Tre gli obiettivi primari a cui tende la SEN: l’aumento della competitività del nostro Paese, adeguando i prezzi energetici a quelli europei, il miglioramento della sicurezza nell’approvvigionamento e nella fornitura, e la progressiva de-carbonizzazione del sistema energetico. Il tutto per poter arrivare a coprire la metà dei consumi energetici nazionali con le fonti rinnovabili entro il 2030, con un obiettivo minimo di rinnovabili del 27%, secondo questo schema: rinnovabili elettriche 48-50% rispetto al 33,5% del 2015; termiche 28-30% rispetto al 19,2% del 2015; trasporti al 17-19% rispetto al 6.4% del 2015.

Un altro importante obiettivo inseguito dalla SEN è la riqualificazione energetica del parco immobiliare esistente, da integrare con i bonus sulle ristrutturazioni e sul miglioramento antisismico. La SEN prevede inoltre una stretta sui controlli sulle prestazioni e l’utilizzo degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. Chiaro l’obiettivo: sostituire progressivamente gli impianti altamente emissivi (quali caldaie a gasolio e impianti a biomasse non efficienti) con tecnologie a bassa emissione ed alta efficienza.

Semplificata l'autorizzazione paesaggistica

Anche i beni paesaggistici saranno svincolati per interventi “necessari”

L’autorizzazione paesaggistica semplificata sta per essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo decreto sull’autorizzazione paesaggistica semplificata, presto operativo, si inserisce nel processo di razionalizzazione delle procedure inerenti alle attività edilizie e individua con precisione 31 interventi liberi e i 42 di modesta entità che possono seguire l’iter semplificato.
Nella norma vengono definiti i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Tra questi ci sono, ad esempio, i lavori per il consolidamento statico e il miglioramento della prestazione energetica che non comportano modifiche sostanziali, ma anche le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche. La norma specifica inoltre che gli interventi considerati ad impatto lieve, che usufruiscono di una procedura semplificata. Si tratta, ad esempio, di interventi antisismici e di miglioramento energetico che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati.

Se più imprese lavorano in un cantiere è obbligatorio il coordinatore della sicurezza

sicurezza sul lavoroIn presenza di più imprese che operano sullo stesso cantiere è obbligatoria la nomina di un coordinatore della sicurezza anche se le imprese non sono presenti nello stesso momento sul luogo di esecuzione dei lavori. Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione con la sentenza 24082 emanata a giugno. A detta della Corte, la mancata designazione del coordinatore ha provocato carenze sotto il profilo della sicurezza tanto da causare un infortunio perché non erano state disciplinate le modalità di accesso dei lavoratori e non si era tenuto conto dell’accumulo giornaliero di materiali né del luogo in cui dovevano essere svolte le opere.

Al contrario, ha affermato la Cassazione, una pianificazione preventiva avrebbe reso possibile l’adozione delle misure di sicurezza necessarie.

La Cassazione è giunta a queste considerazioni esaminando il caso di un operaio deceduto per una caduta dall’altro dopo essere passato su una copertura installata da una delle ditte che aveva svolto i lavori in subappalto.

 

Scia, arriva il modello unificato

Scia, arriva il modulo unificato.

Un passo avanti importante sulla strada della semplificazione e della sburocratizzazione.

Diventeranno operativi – o quantomeno dovranno diventarlo – dal prossimo 30 giugno i nuovi modelli unici semplificati per l’edilizia, che verranno adeguati ai nuovi Decreti Madia: in pratica ci sarà un modulo unico per la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e moduli più snelli per la Cila (comunicazione inizio lavoro asseverati). E’ quanto prevede l’accordo, stipulato nei giorni scorsi, tra Governo, Regioni e Province autonome, ANCI e UPI. “Sostanzialmente gli enti avranno una sola modulistica valida per l’intero territorio nazionale – ha spiegato in una nota ufficiale Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni – sia che si tratti di ristrutturazioni della casa o dell’apertura di attività commerciali. Si tratta di una tappa indispensabile per il processo di semplificazione e della sburocratizzazione nell’ambito della presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell’edilizia e delle attività commerciali, ma anche di una modalità che permette di eliminare i circa 150.000 certificati che ogni anno sono rilasciati in Italia.

In sostanza, non potranno più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli. E non potranno più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge, (ad esempio, il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva). Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, e via dicendo. E ancora non sarà più richiesta la presentazione di autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci penserà ad acquisirle lo sportello unico per le attività produttive (Suap), presentando le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni).

Semplificato anche il linguaggio, per favorire una comprensione più chiara ed immediata tra cittadini, professionisti e Amministrazioni. Adesso tocca ai Comuni che dovranno pubblicare sui loro siti istituzionali, entro e non oltre il 30 giugno 2017, i moduli unificati e standardizzati. Nel caso in cui sia necessario adattare i modelli unici a delle specifiche norme regionali, le regioni dovranno provvedere entro il 20 giugno 2017, in modo da dare ai Comuni la possibilità di pubblicare i moduli entro i termini prestabiliti.

Scia 2, ecco tutte le novità

Come cambiano le procedure per la realizzazione degli interventi edilizi. Il decreto entra in vigore l’11 dicembre

Entrerà in vigore l’11 dicembre 2016 il decreto “Scia 2” (vale a dire il D.lgs. 222/2016), che attua uno dei capitoli della riforma della Pubblica Amministrazione, realizzando così una codificazione delle attività e delineando un quadro aggiornato di obblighi e di titoli abilitativi “massimi” che servono. L’obiettivo del decreto “Scia 2” è la semplificazione del panorama normativo riguardante i procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi, indicando per ogni lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. Per quanto riguarda il settore dell’edilizia, il decreto definisce quattro regimi amministrativi:
1) attività di edilizia libera (che non richiedono alcuna comunicazione preventiva), come ad esempio l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici periferici, la pavimentazione e finitura degli spazi esterni, la realizzazione di aree ludiche o l’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
2) Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), che si utilizzerà per gli interventi non ricompresi nelle procedure precedenti.
3) Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anche in alternativa al permesso di costruire, da fare per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali, ristrutturazione urbanistica disciplinata da piani attuativi; in questi casi, dopo la presentazione della Scia, è necessario attendere almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
4) Infine, il permesso di costruire che va richiesto per interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica o edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Il soggetto che ha presentato la Scia o che è titolare del permesso di costruire può richiedere il certificato di agibilità entro 15 giorni dalla fine dei lavori o presentare un’autocertificazione sottoscritta da un professionista.
Il decreto, poi, individua 72 tipologie di attività economiche, tra le quali si distinguono i bar e le pizzerie in zone tutelate (dove scatta il silenzio assenso più la Scia ma non serve l’autorizzazione)
mentre nelle zone non tutelate è sufficiente la Scia unica.

Saltano diversi bonus dalla legge di Bilancio 2017

Tra questi il 65% per certificazione sismica senza lavori e bonifica dell’amianto

La Crisi di Governo e la accelerazione presa per approvare in velocità il Bilancio 2017 hanno tagliato alcune modifiche in cui molti imprenditori del settore edile confidavano. Tra queste la proposta di estendere l’Ecobonus 65% alla bonifica dell’amianto in condominio e alla classificazione sismica degli edifici senza lavori. Non ce l’hanno fatta neanche la cessione del credito di imposta nei lavori sulle singole unità immobiliari e la detrazione del 50% per la sistemazione a verde delle aree pertinenziali.

Saranno confermate le misure previste nella versione iniziale del disegno di legge, come la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, dell’Ecobonus 65% sugli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari.

Gli interventi di efficientamento energetico nei condomìni usufruiranno di bonus graduati in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti. Si partirà quindi dal 65%, come nelle singole abitazioni, ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell’involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio del cappotto termico. Gli incentivi potranno arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva. Gli incentivi saranno validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni saranno calcolate su un ammontare delle spese fino a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il rimborso avverrà in cinque anni anziché in dieci.

Anche il Bonus del 50% sugli interventi di ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni dei condomìni sarà prorogato per tutto il 2017.