Specializzazione o rischio blocco degli appalti: l’Ance sulla manovra Salva Italia

Più specializzazione, ma anche rischio di blocco per le procedure delle gare d’appalto. È il rischio in cui, secondo l’Ance, potrebbero incorrere i contratti pubblici dopo la manovra Salva Italia.

L’Associazione nazionale costruttori edili ha fatto il punto sulle novità negli affidamenti gestiti dai Comuni al di sotto dei 5 mila abitanti.

Per ridurre i costi amministrativi, la manovra ha introdotto, per i contratti successivi al 31 marzo, una norma in base alla quale i Comuni con una popolazione non superiore a 5 mila abitanti devono affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori nell’ambito di unioni di comuni, se esistenti, o costituendo accordi consortili.

Con la nuova normativa, sottolinea l’Ance, i Comuni con meno di 5 mila abitanti non potranno più bandire gare d’appalto in via autonoma, ma dovranno necessariamente ricorrere a centrali di committenza, mediante le unioni di Comuni già esistenti oppure concludendo accordi.

Le unioni e i consorzi potranno inoltre optare per la costituzione di una centrale di committenza ad hoc o per l`adesione alla Stazione unica appaltante regionale, se esistente, mediante la stipula di un’apposita convenzione.

In base all’analisi dell’Ance, la modifica delle norme implica sicuramente la costituzione di organismi altamente specializzati nella gestione delle procedure di evidenza pubblica e consente il superamento della gestione frammentata delle gare. D’altra parte, sottolinea l’associazione dei costruttori, i termini previsti dal legislatore per l’organizzazione delle procedure sembrano ristretti e possono far temere per un blocco delle procedure di gara.

L’Ance auspica infine che si eviti l’accorpamento delle gare dal momento che il trend delle norme va verso la suddivisione per consentire la partecipazione alle piccole e medie imprese.

 Scritto da Paola Mammarella

 

Sottotetti: pertinenza dell’appartamento o parte comune del condominio

I sottotetti nei condomini non possono sempre essere considerati una parte comune. Il più delle volte costituiscono infatti una pertinenza dell’appartamento sottostante. È arrivata a questa conclusione la Cassazione con la sentenza 12840/2012.

Secondo la Corte, per capire a chi appartiene un sottotetto bisogna fare riferimento al “titolo”. In mancanza di riferimenti in tal senso, si può presumere che il sottotetto costituisce una parte comune del condominio solo se il vano risulta effettivamente destinato a questo scopo o all’esercizio di un servizio di interesse condominiale. La destinazione deve però risultare dalle caratteristiche strutturali e funzionali del vano.

La Cassazione ha ricordato infatti che, in base al Codice Civile, il sottotetto non è compreso tra le parti comuni. In mancanza di determinati requisiti che ne facciano emergere l’uso comune all’attività di più condomini, il sottotetto va quindi considerato una pertinenza dell’unità immobiliare sottostante.

Sostenibilità in edilizia, siglato accordo tra Itaca e Accredia

Costruzioni ecocompatibili, promozione dell’accreditamento delle certificazioni a sostegno delle politiche regionali. Sono gli argomenti intorno ai quali è stato sottoscritto l’accordo tra Itaca, istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, e Accredia, ente unico nazionale di accreditamento.
Il documento, che ha ottenuto il via libera dalla Conferenza delle Regioni, getta le basi per la realizzazione di un sistema di certificazione nazionale degli edifici secondo uno standard unico, coordinato con i sistemi regionali già attivi e basati sul Protocollo Itaca, e con i sistemi Uni e Cen.
Il protocollo di intesa mira quindi a garantire la competenza di chi certifica la conformità delle costruzioni agli standard ambientali.

Sostenibilità ambientale nelle costruzioni: la nuova norma UNI

È stata pubblicata la UNI/PdR 13:2019 sulla Sostenibilità ambientale nelle costruzioni. Il documento, nato dalla collaborazione tra ITACA e UNI, sostituisce la precedente UNI/PdR 13:2015 e concretizza in Prassi il Protocollo ITACA.

Sorpresa a Torino: il 2024 è l’anno più caldo ma il sole si nasconde! 🌡️☀️

A cura Ing Gerbo Roberto – EGE certificato SECEM

LA RADIAZIONE SOLARE NEGLI ANNI A TORINO

Sono utilizzati i dati mensili dal 2012 al 2024 di radiazione solare totale cumulata dal sito di:

Stazione Meteorologica di Fisica dell’Atmosfera Dipartimento di Fisica – Università degli Studi di Torino Via Pietro Giuria, 1 – Torino
( Lat: 45°03′07,15″ Nord , Long: 007°40′53,30″ Est , Alt: 254 m s.l.m. )

• Il valore medio mensile annuale degli ultimi 12 anni

NB Nei periodi invernali (quando ad esempio viene utilizzata per generare energia elettrica per pompe di calore) la insolazione è il 25-30% di quella estiva (ad esempio utilizzata per generare energia elettrica per condizionatori aria)

In termini assoluti ovviamente i periodi stagionali hanno diverso “peso” sulla insolazione cumulata annua, conseguentemente nei vari anni variazioni % stagionali hanno incidenza diversa sul valore assoluto annuo (es variazione % molto alta in inverno – es 2024 nov e dic- non incide in modo significativo su valore assoluto annuo e incide meno di piccola variazione % in estate, mentre variazioni in periodi intermedi hanno comunque una certa rilevanza).

• Le variazioni pluriennali mensili o annuali (espresse in termini %)

Rispetto alla media inerente dei 12 anni, tali variazioni confermano una tendenza alla crescita della radiazione solare specie negli ultimi tre anni, peraltro la variazione del 2024 è ancora alta ma significativamente inferiore a quella degli anni 2022 e 2023.

Si possono individuare rispetto alla media 3 periodi pluriennali:

PERIODO 1 – 2012-2014: valori generalizzati inferiori (-7,8%) a media ma sostanzialmente stabili (solo significative riduzioni nei mesi invernali 2014). Di fatto costituisce una “baseline”

PERIODO 2 – 2015-2021: valori generalizzati prossimi alla media (-2,7%), con significative riduzioni nei mesi invernali 2018, a febbraio da 2015 a 2017, incrementi a febbraio 2019-2020, riduzioni non omogenee a novembre in tutto il periodo. Tali variazioni invernali non incidono su totale annuo. In ogni caso si ha un incremento rispetto Periodo 1 del (7,85-2,71)%=5,14%

PERIODO 3 – 2022-2024: valori generalizzati superiori a media (+14,2%), per 2022 e 2023 elevate nei periodi invernali e significative nei periodi estivi con forte incidenza su valore cumulato annuo, nel 2024 elevate solo a novembre e dicembre. Lo scostamento complessivo medio tra periodo 1 e periodo 3 è di (7,8+14,2)% =22% con ovvie ripercussioni su produzioni impianti solari: se i dimensionamenti di tali impianti sono stati sviluppati su dati storici (prossimi a Periodo 1) nell’ultimo triennio hanno registrato di fatto un surdimensionamento di ¼!!!!

Valutazioni pluriennali su periodi stagionali (per definire contributo mensile al valore annuo)

I seguenti grafici sintetizzano gli andamenti mensili pluriennali di ogni periodo

Valutazioni di tipo statistico

Utilizzando l’approccio del protocollo IPMVP (con livello di confidenza 90%), si ha conferma che i valori medi pluriennali sono:

più precisi (ossia più stabili) per i mesi maggio, giugno settembre (ossia in estate) e annuale

meno precisi (ossia meno stabili) negli altri mesi dell’anno, anche causa gli andamenti non stabili (confermati nell’ultimo triennio) sopra descritti

NORMALIZZARE E’ DOVEROSO

Non si possono trarre ovviamente conclusioni definitive, peraltro al momento su base pluriennale presumibilmente anche per i cambiamenti climatici, a Torino la insolazione rappresenta un incremento con picchi: diffusi per gran parte dei mesi 2022 e 2023 e meno diffusi nel 2024. Il monitoraggio futuro potrà dare indicazioni circa eventuale effetti di assestamento o meno di incremento della insolazione.

In un contesto di variabilità atmosferica la insolazione per impianto FV secondo norma ISO 50001 è una “Variabile pertinente” (Fattore quantificabile che influisce in modo significativo sulla prestazione energetica e che cambia regolarmente Es: condizioni atmosferiche), al pari dei Gradi Giorno per gli impianti di riscaldamento, ormai usualmente utilizzati per valutare consumi in stagioni differenti. In tali contesti le norme ISO 50001 e la ISO 50006 prevedono obbligo di fare Aggiustamento (Processo di modifica del consumo di riferimento, al fine di consentire un confronto della prestazione energetica in condizioni equivalenti tra il periodo di rendicontazione e il periodo di riferimento). In particolare la ISO 50001 richiede un aggiustamento degli EnB quando gli EnPi … quando ci sono state realizzate importanti variazioni …..

Ne consegue che la valutazione attendibile delle prestazioni di impianti che utilizzano la fonte solare (es fotovoltaici) nella zona in esame (ma il principio vale in tutte le zone) non può prescindere da indicatore specifico di normalizzazione (rapporto espresso come %):

RESA NORMALIZZATA della efficienza energetica = Produzione (kWh/mq FV*mese)/ Radiazione

solare totale cumulata (kWh/mq*mese)

Il monitoraggio pluriennale di impianto FV di 2,5 kWp nella zona di Torino lo conferma:

Mentre l’andamento della produzione assoluta annua farebbe pensare a una efficienza abbastanza stabile dell’impianto al trascorrere degli anni (ossia assenza di riduzione prestazioni), il riferimento alla RESA NORMALIZZATA fa emergere chiaramente, come prevedibile, l’andamento decrescente dovuto alla perdita di efficienza per invecchiamento dell’impianto (dopo 12 anni ha perso il 25% di efficienza)

Il ricorso alla valutazione attendibile della RESA NORMALIZZATA nel tempo è ancora più importante (specie al Nord Italia) per determinare le reali prestazioni di sistemi interconnessi (ad esempio FV+ Pompa di calore, oggi molto in voga …, che vede nei periodi invernali possibili significative criticità per insufficiente disponibilità solare) nei vari periodi stagionali: per correttamente dimensionare impianti in funzione di stime attendibili delle reali produzioni solari, molto variabili in un periodo di instabilità climatica, ecc..

energia

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Società tra professionisti, suggerimenti dal Consiglio di Stato

Dal Consiglio di Stato l’ok con qualche osservazione al regolamento sulle società tra professionisti. Anche se nel complesso il CdS approva l’impianto del documento, suggerisce di riformulare gli obblighi di informazione, che al primo posto dovrebbero vedere il diritto del cliente di chiedere che l’incarico sia eseguito da uno o più professionisti da lui scelti. Allo stesso modo, l’atto con cui la società designa il professionista dovrebbe essere comunicato per iscritto al cliente. Per il CdS dovrebbe essere formulata con più chiarezza la disposizione sulla incompatibilità dei soci che non hanno i dovuti requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale o che hanno riportato delle condanne. In particolare, sostiene il Consiglio di Stato, dovrebbe essere spiegato quali condanne impediscono la partecipazione di un professionista ad una società. Secondo il CdS, inoltre, deve essere verificato il rapporto tra le condotte dei soci e la responsabilità disciplinare della società, che dovrebbe rispondere delle azioni del professionista solo in presenza di un atto di indirizzo.

Social housing finanziato dall’IMU, le proposte di Assoedilizia

L’Imu potrebbe essere utilizzata per sovvenzionare l’edilizia residenziale pubblica. È l’idea del presidente di Assoedilizia e vicepresidente di Confedilizia, Achille Colombo Clerici, secondo il quale in questo modo si limiterebbero gli effetti discorsivi dell’imposta municipale unica.

Tra le altre proposte avanzate da Clerici per far ripartire l’edilizia spiccano l’estensione delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni alle società, un piano di dismissioni di beni pubblici senza il loro trasferimento, ma costituendo fondi rappresentati da titoli.

Dal punto di vista urbanistico Clerici propone una politica di equilibrio tra strutture di godimento ed infrastrutture di servizio, oltre al principio di perequazione, che a suo avviso dovrebbe operare a livello comunale. Allo stesso tempo, Clerici sottolinea che l’edilizia sociale non riesce a soddisfare la domanda di alloggi ed è subordinata all’iniziativa privata. Per questo, come emerge da fonti di stampa, potrebbero a suo parere essere emessi titoli rappresentativi di enti e patrimoni di social housing e di ERP, che possano esser sottoscritti dai proprietari immobiliari con versamenti alternativi al pagamento di imposte sugli immobili.

Soa e idoneità negli appalti: così si individuano le irregolarità

Novità nell’accertamento dell’idoneità delle imprese a partecipare a gare di appalto. L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici spiega le modalità con cui un organismo di attestazione può richiedere ad un’altra Soa la documentazione comprovante i requisiti per il rilascio dell’attestazione di idoneità ad un’impresa.

Si tratta di una possibilità introdotta dal regolamento attuativo del Codice Appalti, in base alla quale una Soa “richiedente” può richiedere all’Authority il nulla osta per  l’acquisizione di informazioni sulla Soa “vigilata”, sospettata di aver rilasciato un’attestazione non conforme alle norme vigenti.

Nella domanda bisogna esporre i fatti e le motivazioni che portano a credere nell’esistenza delle irregolarità, ma anche indicare nel dettaglio  documenti cui si vuole accedere che, sottolinea l’Autorità di Vigilanza, devono essere strettamente inerenti all’accertamento delle presunte irregolarità da dimostrare.

L’Ufficio per la vigilanza sulle attività di attestazione compie le verifiche preliminari. Se la domanda risulta procedibile,la Soavigilata ha 10 giorni di tempo per fornire la documentazione richiesta o per opporsi.

Il provvedimento finale, che concede il nulla osta, concede 30 giorni alla Soa per consentire l’acquisizione dei documenti, più 30 giorni alla Soa richiedente per comunicare all’Authority l’esito delle valutazioni. In base alle quali l’Autorità provvede eventualmente all’attivazione del procedimento.

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