NTC e costruzioni in zona sismica, no alle deroghe delle Regioni
Le NTC – Norme Tecniche per le Costruzioni sono inderogabili e le leggi regionali non possono contenere disposizioni in contrasto con esse. Lo ha affermato la Corte Costituzionale che con la sentenza 201/2012 ha giudicato parzialmente illegittima una norma della Regione Molise per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica.
La legge del Molise prevedeva che le modifiche strutturali, planimetriche ed architettoniche al di sotto di determinate soglie, sono possibili se viene depositata la verifica strutturale, che rientra nell’ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori. Previa denuncia della variante progettuale, la norma consentiva inoltre qualsiasi modifica strutturale che comportasse, rispetto al progetto depositato, modifiche delle dimensioni lineari dei singoli elementi strutturali superiori al 20% e trasversali superiori al 15%. Allo stesso tempo, erano ammesse le modifiche planimetriche che implicano la variazione delle caratteristiche meccaniche del terreno proprie del sito originario o una variazione significativa della pericolosità sismica del sito.
Dopo aver analizzato la norma, la Corte Costituzionale ha affermato che lo Stato ha una potestà normativa concorrente in materia di protezione civile, ma il Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia, prevede che solo il Ministero delle Infrastrutture può derogare all’osservanza delle norme tecniche relative alla costruzione nelle zone sismiche. In base alle NTC, poi, qualsiasi modifica con incrementi dei carichi globali superiori al 10% rispetto al progetto originario richiede la valutazione di sicurezza. Il limite del 20% contenuto nella legge del Molise costituisce quindi una deroga illegittima.