Iniziato il cammino verso Edilizia 4.0

Assimpredil Ance e Confindustria Digitale hanno sancito un accordo finalizzato alla trasformazione digitale delle imprese del settore

Non c’è solo Industria 4.0. Nell’immediato futuro delle imprese si staglia, come sinonimo di cambiamento radicale del modello di filiera, anche Edilizia 4.0. E risale a queste ore l’avvio della prima iniziativa italiana per avviare il settore delle costruzioni verso Edilizia 4.0. Si tratta dell’accordo di collaborazione sancito tra Assimpredil Ance e Confindustria Digitale, finalizzato a costruire un percorso che permetta alle imprese della filiera di recuperare produttività ed efficienza attraverso processi di trasformazione digitale.

Questo accordo, che parte dalla consapevolezza che il modo in cui si progettano, si costruiscono e si gestiscono le strutture edilizie e urbane, non può prescindere dal digitale, dai sensori intelligenti, dall’iperconnessione, dalla stampa 3D, si incentrerà su iniziative di informazione, formazione, aggiornamento e di studi.

Fra queste sono previste la realizzazione di una guida operativa sull’obbligo di cablaggio per i nuovi edifici (un obbligo che peraltro è in vigore dall’1 luglio 2015), che dovranno riportare un’etichetta con su scritto “edificio predisposto alla banda larga”, l’organizzazione di seminari/workshop sull’impatto delle tecnologie digitali, incluso il Bim (Building Information Modelling) nella gestione dell’impresa di costruzione, negli edifici per renderli smart buildings e nella realizzazione delle smart cities e delle smart communities, e ancora il coinvolgimento di esperti di Confindustria Digitale nei percorsi di formazione che Assimpredil Ance, in collaborazione con ESEM, l’Ente Scuola, sta progettando per le imprese a valere sui bandi Fondimpresa.

Un accordo, dunque, che va verso una radicale trasformazione del settore puntando su innovazione delle competenze, qualificazione degli imprenditori e manager, formazione di nuovi profili professionali, per far sì che l’edilizia continui ad essere in Italia uno dei motori dell’occupazione.

Architetti e Ingegneri attenzione, chi non si aggiorna rischia la sospensione dall’albo

A due mesi dalla fine del primo triennio di formazione professionale obbligatorio, il Consiglio nazionale degli Architetti rende note le sanzioni previste per chi non completa l’iter formativo

Mancano due mesi alla conclusione del primo triennio di formazione obbligatoria per tutti i professionisti iscritti agli albi professionali. E c’è la corsa, da parte di chi è rimasto indietro, a mettere insieme i 60 crediti formativi professionali previsti dalla legge. Pena? Non tutti gli ordini hanno ufficialmente detto cosa succede a chi non completerà il triennio formativo.
Il Consiglio nazionale degli Architetti ha, invece, già fatto sapere quali saranno le conseguenze per gli inadempienti: si andrà, in sintesi, dalla censura, nel caso di una mancata acquisizione dei crediti professionali fino al 20%, alla sospensione dall’Ordine Professionale, nel caso di una mancata acquisizione di crediti superiore al 20%, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante. E non sembri una “punizione” da poco, anche se i giorni di sospensione dovessero essere pochi: la sospensione dall’Albo ha conseguenze anche dal punto di vista previdenziale. Inarcassa, in una nota ufficiale, specifica infatti che “l’iscrizione a Inarcassa è obbligatoria per tutti gli Ingegneri e gli Architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. La sospensione dall’Albo impedisce di fatto l’esercizio della professione e fa perdere, seppur temporaneamente, uno dei requisiti di iscrivibilità a Inarcassa. Pertanto il professionista viene cancellato da Inarcassa dal giorno della sospensione, per tutto il periodo determinato dall’organo consiliare dell’Ordine” conclude la nota.

Nell’ambito della formazione continua il Consiglio Nazionale degli Architetti ha introdotto alcune modifiche al regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, che saranno applicate dal 1° gennaio 2017 previo parere favorevole del Ministro della Giustizia. Quali sono queste modifiche? L’obbligo del recupero nel triennio successivo dei crediti non acquisiti nel triennio di riferimento; la conferma del limite minimo dei 60 crediti formativi e la verifica dell’adempimento dell’obbligo su base triennale per i prossimi trienni; la possibilità di esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento, nei casi previsti dalle linee guida (maternità, malattia, infortunio ecc).

Per diventare geometri servirà la laurea

L’obbligo è contenuto in un ddl, il cui iter sta per partire alla camera

Ci vorrà la laurea per esercitare la professione di geometri. Raccogliendo i dettami dell’Unione Europea, sta per iniziare alla Camera l’iter del disegno di legge, firmato dalla deputata Pd Simona Malpezzi e depositata l’otto settembre scorso, che prevede l’obbligo di laurea triennale abilitante per i geometri.

Secondo questo ddl, per accedere alla professione di geometra sarà obbligatorio il possesso della laurea triennale, da conseguire attraverso un percorso con insegnamenti e attività formative in grado di far acquisire le competenze per l’esercizio della libera professione e la padronanza e la conoscenza dei metodi scientifici generali.
Il corso di laurea sarà abilitante, il che significa che l’esame finale sarà considerato equivalente ad un esame di stato, sostenuto e passato il quale i laureati saranno abilitati all’esercizio della professione.

Oggi, un geometra può esercitare la professione solo dopo essersi diplomato in un Istituto tecnico, aver superato l’Esame di Stato e poi svolto un tirocinio di 18 mesi nello studio di un geometra professionista, o di un ingegnere civile, o di un architetto. Col nuovo ddl, tutto questo non servirà più: la legge che verrà discussa istituisce una laurea triennale con il tirocinio già compreso all’interno (vale 30 crediti sui 180 totali), il che rappresenta una novità assoluta tra i titoli professionalizzanti e abilitanti.

L’obbligo non sarà immediato. Il ddl, infatti, prevede la possibilità per coloro che si iscrivono all’istituto tecnico nell’anno scolastico 2017/2018, con preiscrizione nel 2017, potranno scegliere se abilitarsi dopo il diploma, svolgendo i 18 mesi di tirocinio e poi sostenendo l’esame finale – questi studenti si diplomeranno nel luglio 2022 e sosterranno l’esame di stato a novembre 2024 – , o se continuare gli studi. Da gennaio 2025, in ogni caso, l’esame di stato sarà soppresso e si potrà diventare geometra solo con la nuova laurea triennale.

Ingegneri, attenzione alle clausole di responsabilità solidale

Il professionista, in caso di eventuali danni commessi nell’esercizio della sua attività, rischia di rispondere, personalmente e illimitatamente, con il proprio patrimonio personale

C’è una circolare – inviata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri – che da qualche giorno non lascia tranquilli gli ingegneri iscritti all’ordine professionale. Si tratta della 804/2016 e in pratica regola il tema delicato della responsabilità civile e solidale del professionista che, in caso di eventuali danni commessi nell’esercizio della sua attività, rischia di rispondere, personalmente e illimitatamente, con il proprio patrimonio personale.
Il problema è stato sollevato dal gruppo di lavoro “Ingegneria forense” il quale ricorda come il professionista in molte vertenze può essere gravemente penalizzato dalle norme che, nella realizzazione di opere pubbliche o private, regolano la responsabilità solidale fra l’impresa, il professionista e gli altri soggetti coinvolti.

La circolare rimanda in sostanza a due articoli del Codice Civile, il 1292 (nozione della solidarietà) e il 2055 (responsabilità solidale), che, intrecciati con le caratteristiche delle polizze assicurative, possono produrre effetti molto pericolosi per i professionisti. Secondo questi articoli, in pratica, in caso di risarcimento del danno, se esistono più corresponsabili, il danneggiato ha la facoltà di rivolgere le sue pretese risarcitorie anche ad un solo soggetto, il quale avrà poi diritto di regresso sugli altri soggetti coobbligati in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha invitato gli iscritti a verificare che la propria polizza assicurativa preveda la copertura anche per la quota di responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti, dal momento che molte compagnie di assicurazione prevedono una copertura assicurativa collegata al “vincolo di solidarietà” esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’assicurato. I professionisti che hanno sottoscritto una clausola del genere, in caso di richiesta, dovranno garantire con le proprie risorse anche per i danni procurati dagli altri. Firmare contratti con leggerezza, all’atto pratico, può allora portare gravi problemi.
Nella circolare, allora, si suggerisce al professionista di inserire nella polizza una clausola che preveda la copertura assicurativa anche per la quota di responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili e inoltre auspica che si possa prevedere una clausola cosiddetta di “maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento” che garantisca un periodo di tempo (almeno 10 anni), immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, entro il quale l’assicurato (o l’erede) può notificare all’assicurazione richieste di risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione ma riferite ad un atto commesso durante il periodo di assicurazione. Solo così il professionista potrà essere sicuro di avere una piena protezione.

Geometri in assemblea per discutere di nuovo regolamento e di una previdenza più equa

Ma tra i temi al centro della prima assemblea nazionale della federazione c’è anche la proposta di legge della laurea esclusiva e abilitante

E’ un’assemblea nazionale molto importante quella che si terrà a Roma venerdì 14 e sabato 15 ottobre: in quel contesto, la Federazione Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Mobilitati (Geomobilitati) analizzerà e parlerà di alcuni temi di grande rilevanza e attualità per la propria professione e discuterà sulle tante problematiche che attanagliano la categoria e sulle azioni da compiere per la sua difesa.

Sono almeno tre i temi al centro del dibattito, a cominciare dal nuovo Regolamento professionale. E’ stato elaborato un nuovo testo, che va a modificare e sostituire quello vigente, che risale addirittura al 1929. Trasmessa ai vertici della categoria e agli novantamila iscritti ai collegi provinciali, la bozza del testo è arrivato alla sua stesura definitiva. Dopo la conclusione dell’assemblea verrà inoltrato al Governo e al Parlamento per la sua approvazione. Altro tema importante è quello di una Cipag (ovvero la Cassa di Previdenza dei geometri) più equa e solidale: oggi sempre più iscritti alla Cipag, a causa della perdurante crisi economica, non riescono a pagare i contributi minimi annuali: verrà pertanto da un lato chiesta una maggiore equità e solidarietà intergenerazionale nella gestione della Cassa e dall’altro lato saranno presentate proposte di modifica ai regolamenti della Cassa stessa.
Terzo, ma non meno importante, tema al centro dei lavori è la proposta di legge della laurea esclusiva e abilitante per Geometri, una proposta che la stragrande maggioranza della base non condivide perché non dà, a suo dire, una definizione certa delle competenze e soprattutto non può attirare il numero di giovani studenti necessario ad un ricambio generazionale, proprio in virtù di un regolamento professionale ormai troppo datato.

Cantieri edilizi al sicuro dopo un anno e mezzo

Una sentenza del Tar Marche va a toccare i limiti entro i quali si può impugnare una Scia edilizia

C’è una sentenza del Tar Marche che potrebbe mettere al sicuro da eventuali contestazioni gli interventi realizzati con Scia dopo 30 giorni o dopo 18 mesi. Nella sentenza del Tribunale amministrativo, infatti, la 546/2016, emergono due limiti temporali per impugnare una Scia: quello dei trenta giorni per contestare i contenuti della documentazione presentata e quello dei diciotto mesi per agire in autotutela.

Nel primo caso, ogni Comune davanti a lavori o interventi, realizzati con Scia ma ritenuti abusivi, per i quali, dunque, è necessario procedere all’accertamento degli abusi, ha 30 giorni di tempo per fermare l’attività intrapresa dopo il deposito della Scia se gli interventi non rispettano quanto dichiarato nei documenti. Ma se questo termine non viene rispettato, ecco allora aprirsi diverse possibilità: l’esercizio dei poteri in autotutela, l’esercizio dei poteri sanzionatori per le dichiarazioni mendaci e l’esercizio dei poteri di vigilanza e inibitori in materia urbanistica.

Ipotizzando che non ci siano dichiarazioni mendaci e che non siano state riscontrate irregolarità urbanistiche ed edilizie, per agire in autotutela è necessario che ci siano dei motivi di interesse pubblico. E poiché questo tipo particolare di azione può mettere in discussione un’attività avviata da un qualsiasi privato, la normativa ha sempre previsto “un termine ragionevole” per poter esercitare il potere in autotutela. Termine che sia il DecretoSblocca Italia” sia la riforma della Pubblica Amministrazione hanno fissato a 18 mesi “dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici”. Quindi, alla scadenza dei 18 mesi, gli interventi realizzati con Scia potranno essere considerati al riparo da eventuali contestazioni.

Varato il piano triennale delle opere pubbliche

Massima priorità è stata data alle opere incompiute

E’ stato varato in queste ore il piano triennale delle opere pubbliche: le priorità per le singole amministrazioni Comunali sono il completamento delle opere incompiute, che sono considerate “priorità massima”, e gli interventi di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, il completamento di opere già iniziate, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, gli interventi co-finanziati con fondi europei e gli interventi finanziabili con capitali privati.

Il Codice Appalti ha demandato ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la definizione delle modalità di aggiornamento, dei criteri per la definizione delle priorità e per favorire il completamento delle opere incompiute, degli schemi tipo in base a cui redigere i programmi.

In base alla bozza del Ministero, i programmi triennali e gli aggiornamenti saranno costituiti da una serie di schede indicanti le risorse necessarie per la realizzazione dei singoli interventi e il cronoprogramma per l’uso dei finanziamenti, l’elenco delle opere incompiute, l’elenco degli immobili disponibili, gli interventi del precedente programma non riproposti o avviati. E se non sarà possibile ultimare i lavori, le Amministrazioni dovranno proporre soluzioni alternative, come il cambio di destinazione d’uso, l’utilizzo ridimensionato o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di un’opera pubblica. Se l’Amministrazione rileva la mancanza di interesse al completamento, potrà proporne la vendita o la demolizione.

Anac definisce le linee guida per il Codice Appalti

Gli operatori contestano “Non vengono scoraggiati i ribassi”
Con il nuovo Codice Appalti di Anac le Stazioni appaltanti saranno libere di scegliere i criteri di valutazione. Però non sono soddisfatti gli operatori che avrebbero voluto regole per scoraggiare i ribassi.
Le Stazioni appaltanti infatti potranno decidere le modalità di valutazione senza vincoli. Le linee guida, attuative del Codice Appalti, precisano che la scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l’attribuzione dei punteggi devono essere effettuate nella fase iniziale dell’appalto, che va dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara.

Le linee guida partono dal presupposto che solo la Stazione Appaltante conosce il contesto in cui si svolge la gara. Per questo il testo orienta le Amministrazioni senza limitarne la discrezionalità, dà loro indicazioni su come definire i punteggi in base agli obiettivi. Le linee guida spiegano che per disincentivare i ribassi eccessivi bisogna valutare le offerte utilizzando formule che assegnano punteggi decrescenti all’aumentare del ribasso, un vincolo troppo blando secondo il Consiglio di Stato.

Decreto Scia 2: i dubbi dei professionisti

“Distinguere le varianti non essenziali dai veri abusi”
In questi giorni dovrebbe incassare il via libera della Camera il decreto “Scia 2”.
Intanto, i rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche, hanno espresso dubbi sull’effettiva portata semplificatoria del decreto, che senza gli opportuni aggiustamenti rischia di tradursi in un nulla di fatto.

La Rete delle professioni Tecniche (RPT) ha evidenziato che i professionisti spesso hanno difficoltà a produrre la SCIA a causa di piccole difformità riscontrabili con l’elaborato tecnico assentito. Per questo è necessario distinguere tra gli abusi veri e propri e le varianti non essenziali in termini di superficie e volume e quindi senza alcuna rilevanza ai fini urbanistico edilizi.

RPT ha inoltre chiesto la correzione di una contraddizione presente nello “Sblocca Italia” in materia di manutenzione straordinaria. Secondo i rappresentanti delle professioni, la norma da un lato include gli interventi di frazionamento o accorpamento, dall’altra non prevede nessuna semplificazione delle procedure di modifica ai prospetti.

Geometri, verso la laurea obbligatoria

Una proposta di legge in Parlamento
E’ in via di discussione in parlamento una proposta di legge volta ad istituire un percorso di laurea triennale, obbligatorio e abilitante, per esercitare la professione di geometra. Se venisse approvata, la legge cambierebbe dunque in maniera strutturale l’approccio alla professione di geometra, che a quel punto sarebbe possibile solo dopo aver frequentato il corso di laurea triennale (al quale si potrebbe accedere dopo l’apposito diploma rilasciato da un istituto tecnico CAT).

Secondo la proposta, il corso di laurea conterrà anche un tirocinio professionale semestrale, e servirà come abilitazione all’esercizio della professione: al termine dell’intero percorso, cioè, non ci sarà più (come oggi accade) l’esame di Stato.

Va detto che la proposta di legge parte dalla normativa comunitaria: l’Unione Europea stabilisce che per poter esercitare la professione di geometra a livello trasnazionale sia obbligatoria la laurea.

E alcune università italiane (nello specifico, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Siena, l’Università di San Marino e l’ateneo telematico Uninettuno) hanno già avviato “esperienze pilota” di corsi di laurea per geometri.