La prevenzione incendi per le autorimesse
Di Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico
Continuando a parlare di sicurezza, affrontiamo oggi il tema della prevenzione incendi nelle autorimesse, con particolare attenzione agli aggiornamenti legislativi.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 03/03/2017, n. 52 è stato pubblicato il D. Min. Interno 21/02/2017, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”, in vigore dal 02/04/2017.
Le norme tecniche – contenute nell’Allegato 1 al provvedimento in esame – possono essere applicate alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 indicate al numero 75 dell’Allegato 1 al D.P.R. 151/2011, sia per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia per quelle di nuova realizzazione.
Allegato 1 – Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, D.P.R. 151/2011
N. | ATTIVITÀ | CATEGORIA | ||
A | B | C | ||
75 | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m². | Autorimesse fino a 1.000 m² ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m² e fino a 1000 m² |
Autorimesse oltre 1.000 m² e fino a 3.000 m² | Autorimesse oltre 3000 m²; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m²; depositi di mezzi rotabili |
A proposito delle autorimesse “soggette“, si ricorda che nel D.M. 16/02/1982 l’unico parametro per far ricadere un’autorimessa privata alla prevenzione incendi era la capacità di parcheggio (fino a 9 autoveicoli).
Ora, invece, il D.P.R. 151/2011 riporta unicamente il criterio minimo legato alla superficie, superiore a 300 m2) – ed inoltre ricomprende anche altre attività che in precedenza non erano soggette. Per effetto dei suddetti limiti sono diventate soggette alcune attività prima esenti e viceversa, ad esempio:
- autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie pari o inferiore a 300 m2, in precedenza soggette e ora non più;
- autorimesse con 9 autoveicoli o meno, ma con superficie superiore a 300 m2, in precedenza non soggette ed ora sì.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 21/02/2017, viene comunque data la possibilità di applicare dette norme tecniche “in alternativa” alle specifiche disposizioni contenute nel D.M. 01/02/1986, recante “Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili” e nel D.M. 22/11/2002, recante “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”.
In particolare, il provvedimento apporta modifiche al D.M. 03/08/2015 (cosiddetto “Codice di prevenzione incendi”) disponendo, tra le altre, un’integrazione delle “Regole tecniche verticali” (RTV) di cui all’Allegato 1, sezione V, del D.M. 03/08/2015 (cosiddetto “Codice di prevenzione incendi”).
Nel dettaglio, la regola tecnica verticale (RTV V.6) riporta indicazioni su:
- la classificazione delle autorimesse (in relazione alla tipologia di servizio, alla superfice, alle “quote massima e minima dei piani” (h), alle aree presenti);
- i profili di rischio;
- la strategia antincendio;
- la reazione al fuoco;
- la resistenza al fuoco;
- la compartimentazione;
- l’esodo;
- la gestione sicurezza antincendio;
- il controllo dell’incendio;
- il controllo di fumo e calore;
- la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio;
- la valutazione del rischio di esplosione;
- l’applicazione dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio.
Si segnala che, ai fini della RTV in commento, non sono considerate autorimesse:
- aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento;
- spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell’area
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