La diagnosi energetica: quando è obbligatoria?

Di Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico

Quando è obbligatoria la diagnosi energetica? E quali sono i soggetti ammessi alla redazione di questo documento?

La diagnosi energetica è una procedura applicabile a qualsiasi tipo di edificio e serve a individuare gli interventi migliorativi (sia impiantistici che di isolamento) idonei alla riduzione dei consumi dell’immobile. La finalità di una diagnosi è quella di classificare gli interventi simulati secondo un ordine di priorità, in modo da ottimizzare il rapporto costi/benefici e scegliere gli interventi economicamente più vantaggiosi.

Oltre a essere una delle simulazioni più diffuse nel panorama delle analisi energetiche, la diagnosi energetica degli edifici si configura in molti casi come un obbligo.

Se l’Attestato di Prestazione ci fornisce una fotografia e caratterizza la bontà energetica di un edificio rispetto ad un altro, la diagnosi ci consente di conoscere la quantità di combustibile consumata in funzione del clima reale, dell’occupazione e dell’uso degli ambienti dell’edificio.

Dobbiamo distinguere i diversi “oggetti” della diagnosi.

IMPRESE

Il D.Lgs. n. 102/2014 che recepisce la direttiva 2012/27/UE “Misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico” obbliga alla diagnosi energetica:

  • Le grandi imprese ovvero, come specificato dal Mise, quelle imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro
  • Imprese a forte consumo di energia che, secondo l’art. 2 del D.M. 5/4/2013, consumano almeno 2.4 GWh di energia (elettrica o di diversa fonte) e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non risulti inferiore al 3%

Per questa tipologia di edifici sono ammesse solo diagnosi energetiche provenienti da soggetti certificati: ESCo certificate secondo UNI CEI 11352, Auditor energetici e EGE certificati in conformità alla UNI CEI 11339.

EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il D.Lgs 115/2008 prevede l’obbligo di diagnosi energetiche per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato.  Il decreto Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiede che venga obbligatoriamente redatta la diagnosi energetica per progetti di ristrutturazione importante di primo livello e per progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500 metri quadrati.

Le diagnosi energetiche per gli edifici pubblici possono essere redatte da un professionista abilitato, quindi semplicemente iscritto ad un Albo professionale. Fanno eccezione le diagnosi obbligate dal Decreto CAM, che devono essere stese da un soggetto certificato (ESCo, EGE).

EDIFICI RESIDENZIALI

Il Decreto Requisiti Minimi (DM 26/06/2015), attuativo della Legge 90/2013, prevede l’obbligo di diagnosi energetica negli edifici specificando anche le situazioni progettuali possibili da confrontare. L’elenco proposto nel decreto è considerato non esaustivo e sottolinea la necessaria conoscenza approfondita dell’edificio a monte di possibili interventi che coinvolgono il sistema edificio-impianto.

Articolo 5.3

Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato deve essere redatta una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali […]

  • impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
  • impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
  • le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
  • impianto centralizzato di cogenerazione;
  • stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
  • per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.

Questo tipo di diagnosi energetica può essere redatta da un professionista abilitato, quindi semplicemente iscritto ad un Albo professionale.

In un articolo successivo andremo ad analizzare i 7 passi necessari ad eseguire una diagnosi.