Impianti fotovoltaici sugli immobili, quando e come accatastarli
Gli immobili ospitanti centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria D/1 – opifici. Lo chiarisce l’Agenzia del Territorio con la nota 31892/2012, aggiungendo che i pannelli devono
essere inclusi nella determinazione della rendita catastale perché è grazie a loro che l’immobile acquisisce il carattere di centrale elettrica. non è importante che gli impianti siano amovibili o posizionabili in un altro luogo. Sono infatti considerati immobili tutte le parti che concorrono all’autonomia funzionale e reddituale. Per l’obbligo di accatastamento, quindi, non è importante il fatto che i pannelli possano essere più o meno facilmente spostati, quanto che siano in grado di produrre reddito.
L’obbligo di accatastamento non sussiste per gli impianti integrati o realizzati sulle aree di pertinenza di immobili censiti al catasto edilizio urbano. In questo caso, infatti, gli impianti vengono considerate pertinenze e non unità immobiliari autonome. Se l’impianto provoca un aumento del valore capitale dell’immobile dal 15% in su, diventa necessario presentare una dichiarazione per la variazione e rideterminazione della rendita catastale. L’obbligo di dichiarazione non esiste nemmeno per gli impianti di potenza nominale fino a 3 kw, potenza nominale complessiva fino a tre volte il numero delle unità immobiliari, impianti al suolo di volume inferiore a 150 metri cubi.