Immobili collabenti, tutto quello che devi sapere dall’agenzia dell’entrate
Immobili collabenti, l’agenzia delle entrate si è espressa anche in merito a come applicare il superbonus su unità immobiliari censite come F2.
A cura di Angela Mastandrea- Responsabile Scientifico
“L’Istante rappresenta di essere proprietario di un’unità immobiliare, censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) non abitabile e quindi incapace di produrre reddito. Detto immobile è contiguo all’abitazione principale ed unitamente a questa dovrebbe essere oggetto di un programma di ” ristrutturazione con accorpamento”, previo ottenimento di specifico titolo abilitativo e nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti. Intende realizzare, su entrambe le unità, interventi di ristrutturazione con riduzione di due classi di rischio sismico nonché di efficientamento energetico mediante l’isolamento termico delle pareti, il cambio della caldaia e dell’impianto di riscaldamento, la sostituzione degli infissi e l’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, al termine dei quali, l’unità collabente sarà accorpata all’abitazione. Tanto premesso, chiede se anche le spese per gli interventi realizzati sull’unità collabente possono rientrare, ai sensi dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) atteso che ai sensi del comma 10 del citato articolo 119 «Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale».
In tale contesto, il dubbio interpretativo riguarda la possibilità di applicare il Superbonus anche alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulla predetta unità collabente atteso che, come asserito dall’Istante, ai sensi del comma 10 del citato articolo119 del decreto Rilancio, le disposizioni in questione non si applicano agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
L’Agenzia ricorda che il comma 10 dell’articolo 119 del cd Decreto Rilancio è stato sostituito al fine di prevedere che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possano beneficiare del Superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari; fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Per effetto delle modifiche, in sostanza, è posto un limite alle unità immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto può fruire delle detrazioni in esame, mentre non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera, tuttavia, nel caso di interventi antisismici.
Nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”). In quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Ai fini dell’Ecobonus, inoltre, per gli immobili collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio sia dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006. Inoltre, che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Nel caso di specie, pertanto, l’Agenzia ritiene che l’Istante possa fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”).