Il piano di sicurezza e coordinamento ovvero psc sicurezza
POS (Piano Operativo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) sono documenti previsti dal titolo IV del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, D.lgs 81/08, ed utilizzati per la stima dei rischi e le misure di prevenzione per la salvaguardia dei lavoratori da incidenti ed infortuni nelle attività dei cantieri di lavoro.
POS
Il POS viene definito dal D.lgs 81/08 come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a)”, è redatto dal Datore di Lavoro oppure dal titolare dell’impresa che esegue i lavori, che sia impresa esecutrice o subappaltatrice.
Il documento contiene:
- valutazione dei rischia cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa
- attività specifica e singole lavorazioni
- descrizione delle attività di cantiere, organizzazione e turni
- elenco di eventuali ponteggi, opere provvisionali importanti, sostanze pericolose
- misure di prevenzione e protezioneda adottare per contenere o eliminare il rischio
- organizzazione della sicurezzaglobale dell’impresa circa le lavorazioni, le macchine e le attrezzature
- organigramma della sicurezza
- eventuali procedure richieste dal PSC(piano di sicurezza e coordinamento).
La presentazione del POS avviene nelle seguenti modalità, in base ai soggetti coinvolti:
- il committente: per gli appalti, trasmette il PSC alle imprese che presentano le offerte e poi, prima dell’inizio dei lavori, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
- le ditte esecutrici: almeno 15gg prima dell’inizio lavori, il datore di lavoro consegna il POS al CSE (coordinatore per l’esecuzione dei lavori) per la verifica dell’idoneità e successivamente ne mette in atto le direttive
- le ditte subappaltatrici: almeno 30gg prima dell’ingresso nel cantiere, il datore di lavoro affidatario, consegna il POS al titolare dell’impresa che subappalta, il quale eseguirà la procedura del punto precedente.
PSC
Il PSC è una relazione tecnica contenente le varie fasi operative del lavoro e le azioni di prevenzione dei rischi e di messa in sicurezza del cantiere in funzione alle varie situazioni. Le figure coinvolte sono:
- CSP (Coordinatore dei lavori in fase di progettazione) che redige il PSC
- CSE (Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione) che lo valuta e ne verifica la corretta applicazione.
Il titolare dell’impresa è il responsabile della distribuzione del documento al RSPP e alle figure che si occupano della sicurezza nel cantiere.
L’allegato XV del D.lgs 81/08 definisce i contenuti minimi del PSC:
- descrizione dell’opera e del cantiere e collocazione geografica
- riferimenti dei responsabili per la sicurezza in cantiere
- relazione analitica di valutazione dei rischi, con misure e procedure preventive e protettive (compresi i dispositivi individuali)
- misure di coordinamento collettivo (allestimento, uso di attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva, servizio di pronto soccorso etc.)
- durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza.
POS E PSC: DIFFERENZE
La principale differenza tra i due è data dalle circostanze in cui vengono richiesti. Il POS serve a qualsiasi impresa che apra un cantiere, il PSC è richiesto quando vi sono più imprese che lavorano insieme oppure un’impresa affidataria si avvale di altre imprese.
Per mancanze ed irregolarità nella redazione di questi documenti le sanzioni possono prevedere anche provvedimenti penali ai danni delle varie figure coinvolte sia nell’elaborazione che nel controllo.