decreto sisma

Il decreto sisma,tutto quello che c’è da sapere

Il decreto sisma ci permette di dedicarci a pratiche strutturali focalizzando la nostra attenzione sugli interventi locali.

Di Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico

Il decreto-legge n. 123/2019 convertito in Legge n. 156/2019 e definito anche come “Decreto Sisma” prosegue  e perfeziona il processo di modifica delle pratiche edilizie iniziato dallo “Sblocca cantieri” e introducendo quindi ulteriori novità nell’ambito dell’edilizia, compreso l’iter delle pratiche per gli interventi locali nelle zone sismiche.

Come cambia la classificazione degli interventi locali?

Le principali novità introdotte sono le nuove specifiche circa la classificazione degli interventi nelle zone sismiche. Il “Decreto Sisma” prosegue nella modifica dell’articolo 93 del Testo Unico Edilizia, ovvero il DPR 380/01 e ridefinisce il contenuto dell’art. 94 bis.

L’art. 94 bis al comma 1 distingue gli interventi tra:

  • interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità;
  • interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
  • interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.

Per capire in quale casistica si rientra, è sufficiente riferirsi sempre al comma 1 dell’art.94bis che definisce:

  • Interventi rilevanti
  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
  2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
  3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume un rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile: nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità  (zone 3 e 4);

 

  • interventi di minore rilevanza
  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località a media sismicità, (zona 2, limitatamente a valori di accelerazioni ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
  2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla definizione di interventi rilevanti;
  4. le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone ed edifici agricoli, di cui al punto 2.4.2 del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

 

  • interventi privi di rilevanza
  1. gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

 

Le novità del “Decreto Sisma” riguardano il territorio nazionale, ma vengono rimandati agli ambiti regionali le applicazioni operative delle novità: in particolare dal nuovo art.94bis.

Art.94-bis

  1. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

 

È opportuno considerare che, in alcune regioni, sono operativi dei sistemi informatici per la

digitalizzazione delle Pratiche Sismiche. E’ possibile vedere i cambiamenti, per ciò che concerne gli

interventi locali a valle dello ‘Sblocca cantieri’ e del “Decreto Sisma”, in queste Regioni: Emilia

Romagna, Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Calabria, Lazio.