Il Decreto Legislativo n.48/2020 e le novità in materia di efficienza energetica
Decreto legislativo n.48/2020 : ancora novità per i tecnici che si occupano di efficienza energetica!
Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno, è stato pubblicato il decreto legislativo n.48/2020 che allinea la normativa italiana, in materia di prestazione energetica degli edifici, alle nuove regole europee previste dalla direttiva UE 2018/844.
Con il nuovo decreto vengono così assimilati nelle norme italiane (principalmente nel dlgs 192/2005) alcuni principi ed alcune novità della direttiva, che mira:
- ad accelerare la riqualificazione energeticadegli edifici esistenti;
- integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine nel settore dell’edilizia per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione diedifici a emissioni zero entro il 2050;
- promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (domotica) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
- dare un impulso alla mobilità elettricacon l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici;
- razionalizzare le disposizioni delle precedenti direttive.
Il decreto è un documento di tipo programmatico che non incide sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.
Il nuovo decreto legislativo è composto da 18 articoli, di seguito riportiamo le novità più rilevanti:
- 3 – nuove definizioni relative agli impianti;
- 5 – strategia di ristrutturazione a lungo termine;
- 6 – requisiti degli edifici;
- 8 – portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici;
- 9 – pagamento delle sanzioni in materia di attestato di prestazione energetica;
Esaminiamo insieme alcuni aspetti tra i più importanti
Strategia di ristrutturazione a lungo termine
Il dlgs, prevede che il Ministro dello sviluppo economico (MISE) entro luglio 2020, rediga la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati: al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, sostenibile anche in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.
La strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà recepita nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e comprende:
- una ricognizione del parco immobiliare nazionale, fondata se il caso lo richiede, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020;
- l’individuazione di approcci alla ristrutturazioneefficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto ove possibile, dei momenti più opportuni nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica;
- una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonché delle modifiche rivolte a migliorarne l’efficacia;
- la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti, ottenibili per fasi successive: ad esempio attraverso l’introduzione di un sistema facoltativo di passaporto di ristrutturazione degli edifici;
- la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;
- l’integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza;
- una stima affidabile del risparmio energetico
La strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%.
Requisiti degli edifici
All’articolo 4 del decreto legislativo n. 192/2005, sono apportate dal dlgs 48/2020 alcune modifiche in merito ai requisiti degli edifici e delle unità immobiliari:
- in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici, o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
- i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolantiche controllano separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
- nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
- per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, dellasicurezza antincendio e sismica;
- ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025, gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo;
Aggiornamento dei requisiti professionali
L’art. 6 dlgs 48/2020 stabilisce inoltre che con un nuovo decreto del Presidente della Repubblica dovranno essere aggiornati, in relazione all’articolo 17 della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici
Con l’art.8 del dlgs 48/2020, è istituito presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici: con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione:
- informazionisulla prestazione energetica degli edifici;
- sulle migliori praticheper le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi;
- suglistrumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili;
- sugli attestati di prestazione energetica (APE).
La direttiva UE 2018/844
Ricordiamo che la direttiva n. 2018/844, in materia di efficienza energetica degli edifici, modifica la precedente direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Pubblicata il 19 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 156, la direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020, al fine di raggiungere i nuovi obiettivi europei rispettivamente:
- riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030;
- sviluppare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050.
Tuttavia, anche a causa dell’emergenza in atto, i termini di recepimento sono slittati.