Buongiorno,
dopo il conseguimento dell’attestato può tenere tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro senza necessità di integrazioni.
Lei rientra nel criterio 3 prima che nel criterio 5 o 6 e le limitazioni relative all’ambito di insegnamento ( (poter effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento, criterio 6), si riferiscono solo al criterio 6, per cui nel suo caso non ci sono restrizioni.
Inoltre, le specifico che particolare importanza assume l’aggiornamento
Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
– alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza. di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del digs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
– ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.
Nell’Interpello n. 9/2015 del 2 novembre 2015 l’interpellante vuole sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”.
La Commissione risponde che con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso “dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”.
Segnaliamo, come indicato nell’Accordo del 2016, che “ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa”.