efficienza energetica

Efficienza energetica: nuovo decreto 72/2020

Efficienza energetica, nuovo decreto 72/2020

A cura di Angela Mastandrea- Responsabile Scientifico

Il 29 luglio scorso è entrato in vigore il nuovo decreto sull’efficienza energetica. Si chiama “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica“: il decreto legislativo n.73 del 14 luglio 2020 che il Governo aveva approvato nel Cdm dello scorso 7 luglio e che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 14 luglio.

Il provvedimento contiene una serie di importanti novità in tema di efficienza energetica:

  1. estensione dell’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;
  2. raggiungimento degliobiettivi di risparmio energetico tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;
  3. estensione dello stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2;
  4. integrazione delle prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020;
  5. realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;
  6. ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui della Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
  7. eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici e l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
  8. ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di informazione e formazione per l’efficienza energetica;
  9. possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica.

Limiti di trasmittanza, maggior spessore murature esterne e deroghe alle distanze minime tra edifici

Si va a modificare il comma 7 dell’art.14 del decreto legislativo 102/2014, tramite l’art. 13 del decreto in oggetto. In caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il decreto  prevede che il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori (necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo),non sia considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare: nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del dpr 380/2001, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali) in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché  alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Diagnosi energetiche e sanzioni

Viene eliminata l’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001. L’esenzione resta solamente per le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione includa una diagnosi energetica conformemente a quanto previsto dall’allegato 2 del decreto legislativo n.102/2014.

Inoltre, sono state introdotte sanzioni amministrative pecuniarie da 1.500 euro a 15.000 euro in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche; da 1.000 a 10.000 euro, in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse, o di mancata adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nel lasso di tempo intercorrente tra una diagnosi e la successiva.

Conto Termico: aggiornamento entro il 30 giugno 2021

L’art.7 dispone che l’obbligo di risparmio energetico, previsto inizialmente fino al 31 dicembre 2020, è esteso al periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030.

Si prevede:

  • l’inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;
  • l’ampliamento del contingente di spesa messo a disposizione delle PA;
  • nuove tempistiche di realizzazione dei progetti da parte delle PA;
  • la possibilità di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.

Entro il 30 giugno 2021 è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016.  Si è tenuto conto della necessità di adeguare in modo specialistico, il meccanismo nel settore civile non residenziale sia pubblico che privato. Inoltre, si è ritenuto opportuno considerare l’esigenza di semplificare l’accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, attraverso la promozione e l’utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l’installazione di impianti di microcogenerazione.

Al seguente link è possibile scaricare il testo del decreto

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/14/20G00093/sg