Durc, le Stazioni Appaltanti non possono valutare la gravità delle violazioni
Il Durc è insindacabile. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 8/2012 con cui è stato ribadito che le violazioni degli obblighi contributivi possono essere accertate solo dall’ente previdenziale competente.
In caso di violazione non grave, l’ente previdenziale rilascia il Durc. Ad ogni modo il giudizio dell’ente competente è vincolante per le Stazioni Appaltanti, che a detta del CdS non hanno né la competenza né il potere di valutare, caso per caso, la gravità della violazione previdenziale.
In caso di violazione grave il documento unico di regolarità contributiva non viene rilasciato e in ogni caso la Stazione Appaltante deve rimettersi a quanto deciso, senza poter avanzare ipotesi che possano indurre all’esclusione di un’impresa da una gara.
Per confermare la sua tesi, il CdS ha affermato che il DM 4 ottobre 2007 del ministero del lavoro aveva già chiarito le competenze per la valutazione degli obblighi contributivi. Sulla stessa lunghezza d’onda si è posto il Decreto legge Sviluppo 70/2011, che ha precluso alle Stazioni Appaltanti il potere di sindacare il contenuto del documento unico di regolarità contributiva, non solo per le gare successive alla sua entrata in vigore. Ciò non significa che la norma abbia una efficacia retroattiva, ma un orientamento comune di Consiglio di Stato e Tar ha esteso l’insindacabilità del Durc e l’impossibilità di determinare cosa si intenda per violazione grave anche agli appalti precedenti all’entrata in vigore del decreto.