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Dl semplificazioni e codici appalti

A seguito della pubblicazione il 16 luglio 2020 (in Gazzetta), iniziano a definirsi in dettaglio le numerose ed importanti novità inerenti il dl semplificazioni,  che interesseranno il testo unico dell’edilizia ed il codice.

A cura di Angela Mastandrea- Responsabile Scientifico

Le ultime modifiche sostanziali, alle suddette norme, sono state apportate dallo “Sblocca cantieri“.

 

Inoltre, sia il codice appalti sia il testo unico dell’edilizia, sono attualmente oggetto di studio da apposite commissioni/tavoli tecnici che dovrebbero elaborare dei testi di partenza per redigerne apposite riforme.

 

Il dl semplificazioni, prevede al titolo I capo I, misure di “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”.

 

Tali misure sono straordinarie, perché direttamente collegate all’emergenza COVID-19 ed alle sue dirette ricadute sull’economia italiana; temporanee, perché dovrebbero riguardare unicamente le procedure avviate fino al 31 luglio 2021.

Modalità di affidamento

Fino a luglio 2021 sarà possibile ridurre a solo due fasce (al di sotto delle soglie comunitarie), le modalità di affidamento dei contratti pubblici:

  • fino a 150.000 euro si prevede l’affidamento diretto(o in amministrazione diretta), per appalti di lavori, servizi e forniture;
  • sopra i 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria, si utilizzerebbe la procedura negoziata senza bando: con consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo  e applicando un principio di rotazione degli inviti. L’individuazione degli operatori dovrebbe avvenire tramite indagini di mercato o appositi elenchi.

È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro 2 mesi, aumentati a 4 in specifici casi.

Per i contratti sopra soglia (5.350.000 di euro per gli appalti pubblici di lavori e concessioni), si prevede il ricorso alle procedure ristrette o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali:  in ogni caso con i termini ridotti per ragioni di urgenza.

Inoltre, vengono introdotte delle disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare, che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di 6 mesi dall’avvio del procedimento.

E’ opportuno tenere presente che, a seguito dello Sblocca cantieri, le fasce per le modalità di affidamento dei lavori sono 5.

Certificazione antimafia in via d’urgenza

Fino al 31 luglio 2021, il decreto prevede che si possa applicare la procedura d’urgenza per il rilascio della certificazione antimafia.

In particol modo,, il dl fa riferimento alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia prevista all’articolo 96, del dlgs 159/2011 (codice antimafia).

Ricorsi giurisdizionali e sospensione delle opere

Il decreto prevede che la stazione appaltante, sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti: senza dover attendere l’esito di eventuali ricorsi presentati dagli altri partecipanti alla gara.

E’ previsto, nella fattispecie, che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, che  le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati.

La norma si propone di  evitare che, in accordo con l’aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto a causa della pendenza di ricorsi giurisdizionali.

Inoltre, il dl mira a  ridurre i casi in cui i Giudici possano sospendere i lavori e chiudere i cantieri.

In tal modo, il potere di sospensione dei giudici si limita ai reati penali, ai reati legati al codice antimafia, ai vincoli inderogabili dell’UE:  a seguito di provvedimenti in materia di gravi minacce alla salute pubblica/pubblico interesse o di “gravi ragioni di ordine tecnico”.

A tal proposito, prevale dunque la “celere prosecuzione e realizzazione delle opere” sugli aspetti legati alle aule dei tribunali.

Altre disposizioni in materia di contratti pubblici

Il decreto semplificazioni  prevede inoltre che:

  • la nomina di commissari straordinari per interventi infrastrutturali, sia limitata per opere strategiche o di particolare complessità;
  • siano ridotti i termini procedimentali per ragioni di urgenza;
  • le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture possano essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione.