Decreto “Cura Italia” – Misure per condomini, aziende e famiglie
Decreto Cura Italia, quali sono le misure adottate per i condomini le aziende e le famiglie? Qui un breve riassunto di tutte le misure di emergenza adottate in vari ambiti.
Decreto Cura Italia: Misure che interessano, a vario titolo, i comparti della casa, del condominio e dell’amministrazione immobiliare.
Di Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico
Misure fiscali
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
- differimento scadenze: per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato fino al 31 maggio;
- disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;
- affitti commerciali a negozi e botteghe: viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo di immobili rientranti nella categoria catastale C/1;
- sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’imposta (nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro), nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL;
- donazioni COVID-19: la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.
Decreto Cura Italia: Sostegno ai lavoratori e alle aziende
- premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro (ivi compresi quindi i dipendenti del condominio e degli studi di amministrazione condominiale) che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
- cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti (e quindi rientrano numerosi studi professionali, tecnici e di amministrazione condominiale), che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
- indennizzo di 600 euro, su base mensile (per il solo mese di marzo), non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone, tra cui: professionisti non iscritti agli ordini (quindi compresi gli amministratori di condominio con partita Iva), co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti;
- è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini e facenti capo, dunque, a casse previdenziali anche diverse dall’INPS (è il caso, ad esempio, di commercialisti, professionisti tecnici, etc.). I criteri di priorità e le modalità di attribuzione saranno definiti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del D.L. “Cura Italia” mediante uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni, al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro.
Sostegno a famiglie e imprese
Misure per far fronte a carenza di liquidità:
- moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
- potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti;
- estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa (Fondo Prima Casa o “Fondo Gasparrini”): per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Sistema giudiziario
Rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni.