CTU – La riforma Cartabia
Con la Riforma Cartabia vengono introdotte alcune importanti novità per i CTU (Consulente Tecnico di Ufficio), tra cui la nascita dell’albo nazionale, la mobilità e l’introduzione delle sezioni specialistiche.
Il D.Lgs, 149-2022 che riguarda la riforma del processo civile è entrato in vigore il 18 ottobre 2022, ma le modifiche in esso contemplate si applicheranno a partire dal 30 giugno 2023.
Vediamo nel dettaglio le principali novità.
Pur restando preferibile che il giudice affidi l’incarico ad un Consulente Tecnico di Ufficio iscritto nell’albo del tribunale di competenza (anche per limitare le spese di procedura), fino a ieri per incaricare un professionista iscritto in un diverso tribunale, o non iscritto in alcun albo, occorreva la previa autorizzazione del presidente del tribunale. Ora, invece, il giudice dovrà solo emettere un provvedimento motivato e comunicarlo al presidente del tribunale.
Questa modifica è molto positiva sia per i CTU che avranno così maggiori occasioni di lavoro, sia per i giudici che potranno attingere a competenze che – specie per i piccoli tribunali – non sempre sono presenti nell’albo.
Coerentemente, viene istituito finalmente l’albo nazionale dei CTU.
I giudici potranno nominare il professionista che meglio risponde alle competenze richieste emettendo un provvedimento motivato e comunicato al Presidente del Tribunale. Tale modifica è positiva sia per i CTU che potranno ottenere più incarichi sia per i giudici per disporre di competenze che a volte, come talvolta nei piccoli tribunali accade, non sono a disposizione.
È stata introdotta la vigilanza sugli incarichi per l’equa distribuzione tra gli iscritti all’albo con la precisazione che nessun CTU può superare il 10% di quelli affidati dallo specifico tribunale. Inoltre, i relativi compensi saranno liberamente consultabili in un apposito registro (in coerenza con l’art. 23 Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi- del Disposizioni di attuazione del Cpc). Gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell’albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
I CTU potranno ora essere nominati dai giudici delle sezioni specializzate (tribunali delle imprese) facendo riferimento all’intero distretto, intendendosi di fatto ad un’estensione a livello regionale, eccezion fatta per le sezioni più grandi: Roma, Milano e Napoli che hanno competenza intraregionale.
Ancora una volta la riforma non ha considerato la riforma dei compensi ancora fermi al DM del 30 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 182 del 5/8/2002 con i limiti stabiliti da fissi e tabelle percentuali risalenti agli anni ’80.