Come formare gli addetti antincendio
Di Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico
Ci occupiamo ancora di sicurezza, con particolare attenzione alla formazione degli addetti antincendio.
Nei luoghi di lavoro, come indicato nell’articolo 18 e nell’articolo 43 del TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( Decreto Legislativo n. 81/2008), il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.
Inoltre ai sensi del comma 9 dell’articolo 37 del Testo Unico, “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”. E riguardo a questi aspetti, fino all’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46 del Testo Unico “continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998”.
In attesa del decreto richiesto dall’articolo 46, per comprendere quali siano i contenuti dei corsi di formazione antincendio bisogna fare riferimento al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
In particolare l’allegato IX del Decreto raccoglie i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attività.
Nell’allegato si indica che tali contenuti minimi “devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori”.
L’allegato riporta, a titolo esemplificativo elenchi di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati (corso A, B e C).
I requisiti
A questo punto ci chiediamo: quali requisiti deve possedere il soggetto formatore?
È importante a questo proposito la risposta della la Commissione per gli interpelli relativa ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sui requisiti dei formatori per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso.
Nell’ Interpello n. 10/2013 del 24 ottobre 2013 la Commissione fa presente che il DM 10/03/1998 “non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell’idoneità del soggetto formatore per gli addetti all’emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio”.
E la Commissione ritiene, in risposta ai quesiti del CNI sull’abilitazione degli ingegneri, “che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all’emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza.
Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall’allegato X del decreto, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, debbano conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609”. E la Commissione “ritiene validi ai fini della formazione prevista dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati”.
Segnaliamo infine che i docenti dei corsi antincendio devono anche essere docenti formatori qualificati per la sicurezza.
I corsi antincendio rientrano tra quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e quindi i docenti devono avere le stesse caratteristiche previste per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza (con riferimento ai criteri di qualificazione previsti dal decreto del 6 marzo 2013).
Per maggior approfondimenti rimandiamo al nostro corso di formazione per formatori.