Codice dei contratti: in attesa di linee guida precise

Dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Nuovo Codice dei contratti, l’esecuzione dei lavori è soggetta a un vuoto legislativo: l’apposita Commissione (cosiddetta “Commissione Manzione”) del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, abrogò l’intero Titolo VIII della Parte II del Regolamento n. 207/2010, il quale conteneva gli articoli dal 147 al 177 riguardanti le norme relative all’esecuzione dei lavori: in particolare quelle relative alla consegna dei lavori ed all’esecuzione in senso stretto.

Il problema si sarebbe potuto risolvere se il Ministero avesse potuto ripristinare, tramite decreto e anche con le opportune modifiche, le norme che erano state abrogate, ma l’articolo 111, comma 1 del Codice dei contratti prevedeva che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità”.

I 90 giorni previsti sono stati largamente superati e la situazione attuale vede una totale scelta discrezionale su diversi punti:

  • il giorno e il termine per la consegna dei lavori;
  • il tipo di verbale di consegna da adottare;
  • cosa fare nel caso in cui vengano riscontrate differenze all’atto della consegna;
  • eventuali consegne di materiali da un esecutore ad un altro;
  • eventuali riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna;
  • cosa fare in caso di sospensioni e riprese dei lavori;
  • eventuali richieste di proroghe per l’ultimazione dei lavori;
  • eventuali sospensioni illegittime da parte degli esecutori;
  • possibili variazioni ed addizioni al progetto approvato;
  • eventuali diminuzioni dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore;
  • come comportarsi per approvare eventuali e possibili nuovi prezzi non contenuti nel contratto;
  • cosa fare nel caso di contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore;
  • come comportarsi nel caso di sinistri alle persone e di danni;
  • cosa fare nel caso di danni cagionati da forza maggiore;
  • i criteri da utilizzare per l’accettazione, qualità ed impiego dei materiali;
  • cosa fare nel caso di lavori in economia.

Quelli appena elencati sono tutti argomenti che erano presenti non soltanto nel previgente Regolamento n. 207/2010 ma anche, in parte, nei più antichi regolamenti n. 554/1999 e n. 350/1895.

A distanza di due anni non è ancora entrato in vigore il suddetto decreto di cui all’articolo 111, comma 1 del Codice, con la diretta conseguenza che mancano le norme di riferimento relative all’esecuzione dei lavori ed in particolare quelle relative alla consegna dei lavori ed all’esecuzione in senso stretto.

Rimaniamo in attesa di nuovi sviluppi al riguardo e di precise linee guida da seguire.