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Codice appalti: cosa cambia con il decreto semplificazioni

Codice appalti, cosa cambia con Il Decreto Semplificazioni.

Il decreto semplificazioni è diventato legge (120/2020) e fino al 31 dicembre 2021 vi saranno semplificazioni per l’esecuzione e la progettazione di lavori di ristrutturazione che prima non erano consentiti e modifiche alle norme per la demolizione degli edifici abusivi e della rigenerazione urbana.

Incarichi senza gara fino a 75mila euro

Per gli incarichi di progettazione, architettura e ingegneria, fino ad un valore di 75mila euro, la nuova legge consente l’affidamento diretto. Oltre tale soglia e fino alle soglie comunitarie, si utilizza la procedura negoziata con almeno 5 operatori economici.

Appalti fino a 150mila euro

Per i lavori fino a 150mila euro si può utilizzare l’affidamento diretto, mentre invece oltre questo importo e fino ai limiti comunitari, si utilizza la procedura negoziata.

Opere complesse

Entro il 31 dicembre 2020 il Presidente del Consiglio dovrà individuare le opere che presentano determinate complessità, che possono riguardare la progettazione, la realizzazione, l’impatto economico o sociale. Per tali opere, la legge prevede la nomina di commissari con poteri di deroga rispetto alle norme, per fronteggiare eventuali criticità operative.

Dibattito pubblico

Per velocizzare le grandi opere che hanno un rilevante impatto sull’ambiente, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver ottenuto la maggioranza delle amministrazioni interessate, possono aggirare le regole previste dall’art. 22, c.2 del Codice Appalti e dal dpcm 76/2018 e procedere agli studi di prefattibilità e alle successive fasi progettuali.

Demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, vanno rispettate le distanze previste dalla legge, mentre, nelle aree dove è concesso, è possibile l’ampliamento volumetrico rispetto all’edificio preesistente sempre mantenendo le distanze preesistenti. Nei casi in cui gli edifici vengono ricostruiti fuori sagoma rispetto ai precedenti, viene considerata ristrutturazione edilizia. Tale denominazione viene assunta anche dagli edifici soggetti ad adeguamenti antisismici, interventi volti all’efficientamento energetico o alla rivalutazione del bene.

Limiti e deroghe: zone A e stadi

Nelle zone A, nei centri storici, in caso di edifici di pregio architettonico, saranno necessari appositi piani di riqualificazione comunali per poter demolire e ricostruire.

In tali zone, per poter essere considerato come ristrutturazione, gli edifici devono rispettare le caratteristiche tipologiche e volumetriche degli edifici precedenti.

Per gli impianti sportivi, gli interventi possono essere realizzati in deroga alle norme dei Beni Culturali che regolano gli edifici di interesse pubblico e culturale.

Autorizzazione antisismica

In caso di richiesta di autorizzazione antisismica, gli organi regionali competenti sono tenuti a dare il loro parere entro 30 giorni, trascorsi i quali, si applica il silenzio assenso, certificato tramite un documento consegnato al richiedente entro 15gg.

Verifica della progettazione

Il Codice appalti, all’art. 26 prevede che per la costruzione, o adeguamento di dighe, ponti e le opere di sostegno dei terreni come da DM 26 giugno 2014, sia soggetta ad una verifica preventiva dei progetti, per accertarne la conformità alle norme tecniche.

Per la progettazione di interventi di riduzione del rischio idrogeologico, le regioni possono avvalersi di società in house delle amministrazioni dello Stato ed interessa tutti gli interventi finanziati con fondi regionali, nazionali o europei.

 

Scia: quando per le opere pubbliche

Nella riqualificazione di scuole, università, strutture sanitarie, alloggi studenti e strutture sportive, è possibile usufruire della SCIA.

Abusi edilizi

In caso di abusi edilizi, la demolizione degli edifici, da parte dei Comuni, va eseguita entro 180giorni dall’accertamento, altrimenti diventa di competenza del prefetto che si avvale del personale dei Comuni

Uso temporaneo degli immobili

Il Comune può destinare edifici ad usi diversi da quelli previsti e concederne un utilizzo temporaneo, qualora questo favorisca la nascita di iniziative culturali, promuova una rivalutazione del territorio ed il recupero ambientale.