Decreto 24 CFU

CHE FINE FANNO I 24 CFU? C’È TEMPO FINO AL 31 OTTOBRE!

Il 10 agosto 2017 il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la ricerca ha emanato cosiddetto “Decreto 24 CFU“, che disciplina in modo completo l’acquisizione dei crediti formativi necessari per l’insegnamento. Un tassello aggiuntivo e nuovo nel percorso che deve intraprendere chi vuole diventare insegnante.
Il decreto 2017 infatti, prevedeva di dover conseguire almeno 24 crediti formativi nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche. Nello specifico, i settori scientifico disciplinari (SSD) in cui è necessario integrare la propria formazione sono:

  • M-PSI/04 Psicologia dell’educazione 6 CFU
  • M-DEA/01 Antropologia culturale* 6 CFU
  • M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 6 CFU
  • M-PED/03 Metodologie e tecnologie didattiche* 6 CF

I NUOVI PERCORSI DI ABILITAZIONE DA 60 CFU
Il Decreto 36/2022, convertito nella Legge 29 giugno 2022, n. 79, ha riformato l’intera procedura del reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria prevedendo che a regime saranno attivati percorsi di abilitazione da 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), comprendenti attività di tirocinio diretto e indiretto in misura non inferiore a 20 CFU/CFA con una prova finale. Al termine del percorso il docente conseguirà quindi l’abilitazione all’insegnamento.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, che si sarebbe dovuto adottare entro il 31 luglio 2022, dovranno essere definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa, tenendo conto comunque dei seguenti elementi già previsti dalla legge:

  • Almeno 20 CFU dovranno essere relativi al tirocinio diretto e indiretto.
  • Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
  • Almeno 10 CFU dovranno essere conseguiti in area pedagogica.
  • Occorre assicurare che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti dell’offerta formativa e che siano tenute in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche.
  • Un certo numero di crediti formativi universitari o accademici dovranno essere riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.
  • Fermo restando il conseguimento di almeno 10 crediti formativi di tirocinio diretto, sia comunque riconosciuta la validità dei 24 crediti formativi già conseguiti, quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
  • Il decreto definisce le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I suddetti tirocini non sono retribuiti.

PERCORSI TRANSITORI DA 30 CFU

Solo fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile accedere ai concorsi anche avendo conseguito almeno 30 CFU del percorso universitario e accademico di formazione iniziale: a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.

Attenzione: i percorsi da 30 CFU (il cui contenuto dettagliato dovrà essere ancora definito) saranno in ogni caso percorsi diversi dagli attuali 24 CFU. Infatti, i 30 CFU costituiranno una “parte” del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (cioè del percorso da 60 CFU) ed è espressamente previsto che una parte riguarderà il tirocinio diretto.

Chi parteciperà al concorso avendo solo 30 CFU, dopo il superamento del concorso e nel primo anno di immissione in servizio, sottoscriverà un contratto a tempo determinato e dovrà integrare la formazione iniziale per la restante parte dei 60 CFU richiesti; inoltre, dovrà superare la prova finale necessaria per l’abilitazione.

SIAMO ANCORA IN TEMPO PER I 24 CFU!

Coloro che abbiano conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, potranno accedere ai concorsi fino al 31 dicembre 2024.

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