Che cos’è la Relazione Energetica, ex-legge 10?
Di Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico
Il D.M. del 26 Giugno del 2015 ha introdotto numerose novità in merito agli adempimenti che è necessario rispettare in materia di efficienza energetica degli edifici.
In particolare, nel gergo comune continuiamo ad usare il termine “Relazione Legge 10” per indicare un documento che ormai della Legge 10 del 1991 non ha più nulla.
Dunque oggi ci chiediamo: cos’è la Relazione Energetica ex legge 10?
La relazione tecnico illustrativa sull’efficienza energetica degli edifici è un documento redatto dal progettista che si occupa della parte “energetica dell’edificio”.
In un mondo professionale che vede sempre di più il bisogno di distinguere le specializzazioni nasce infatti l’esigenza di avere un progettista “energetico” dell’edificio, che si occupi della progettazione dell’involucro edilizio e degli impianti al suo interno con attenzione alle problematiche energetiche.
Questa figura può certamente coincidere con il progettista architettonico ma sempre più spesso si richiede la necessità di competenze specifiche.
Vediamo nel dettaglio cos’è la relazione energetica.
La relazione energetica è un documento previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., ed è comunemente conosciuta con il nome di “ex Legge 10”, in quanto già la Legge 10/91 la prevedeva.
Al suo interno, vi sono definiti i fattori tipologici e i dati tecnici e costruttivi dell’edificio, delle strutture e degli impianti, e le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di costruzione (isolamenti, ponti termici, rendimenti impianti, ecc.). Il documento fornisce quindi informazioni relative alle prestazioni ed al rendimento energetico del sistema edificio–impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti da fonti rinnovabili.
La relazione energetica non è sempre uguale ma prevede contenuti differenti a seconda del tipo di intervento cui è oggetto l’edificio in esame.
In particolare la relazione tecnica è obbligatoria per tutti i lavori, che prevedono nuova costruzione (intesa anche come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti), o ristrutturazioni importanti di primo livello.
In questi casi le verifiche interessano tutti i componenti dell’involucro edilizio e degli impianti in esso contenuti e il progettista è tenuto a verificare che vengano rispettate tutti i “requisiti minimi” previsti dal D.M 26.06.2015.
Anche nel caso di interventi parziali sull’edificio è necessario redigere una relazione tecnica “ex legge 10”, che però in questi casi andrà ad interessare solo le porzioni del fabbricato oggetto dell’intervento.
Stiamo parlando di interventi su porzioni di involucro (ristrutturazioni importanti di secondo livello) o su singoli elementi dell’edificio (interventi di riqualificazione energetica) che possono interessare l’involucro opaco o l’impianto termico.
Esistono delle deroghe alla stesura della relazione energetica?
Sì, infatti il Decreto Requisiti Minimi prevede che non sia necessario redigere questo documento nel caso di interventi ritenuti di bassa rilevanza dal punto di vista energetico.
Vediamo nel dettaglio i casi esclusi dall’obbligo:
- a) interventi di ripristino dell’involucro edilizio, che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti;
- c) nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW,gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore ( diverso vettore energetico o tecnologia di combustione).
- d) Nel caso di pompa di calore (climatizzatore o condizionatore) la relazione deve essere redatta in caso di potenza (o somme di potenza) superiore a 15Kw.
Infine troviamo il caso particolare della sostituzione di infissi; benché si tratti di un intervento che effettivamente interessa il contenimento energetico dell’edificio, il legislatore esonera dall’obbligo di redazione di relazione tecnica la quale può essere sostituita da dichiarazione dell’azienda esecutrice dell’intervento (produttore) solo in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale.
La documentazione dovrà obbligatoriamente riportare la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale.
Il produttore fornisce in questi casi un documento che viene comunemente chiamato “passaporto termico dell’infisso”.
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