A cura di Ing. Mastrandrea Angela.
Con questo articolo vogliamo approfondire una tematica spesso ostica: l’iter di allaccio degli impianti fotovoltaici.
In particolare oggi ci occupiamo di una importante semplificazione che interessa gli impianti che soddisfano determinati requisiti, il cosiddetto ITER SPEMPLIFICATO
L’iter semplificato per la connessione di impianti fotovoltaici è in vigore dal 22 novembre 2015.
La procedura semplificata non vale per tutti gli impianti di nuova installazione, ma può essere applicata solo in alcuni casi.
ECCO I REQUISITI CHE DEVE POSSEDERE L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- Deve venir installato presso utenti finali che già dispongono un’utenza elettrica attiva in bassa tensione.
- L’impianto fotovoltaico da realizzare deve avere una taglia con potenza inferiore o uguale alla potenza già disponibile in prelievo per l’utenza esistente.
- L’impianto fotovoltaico che si desidera installare, inoltre, non deve avere una taglia che in potenza nominale risulti superiore ai 20 kWp;
- Contestualmente alla richiesta di installazione, per l’impianto in questione deve venir fatta anche domanda al GSE per l’allacciamento in rete con il regime del cosiddetto “Scambio Sul Posto”;
- L’impianto andrà tassativamente installato sulla copertura dell’edificio che andrà a servire, secondo le modalità specifiche di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Ovvero, utilizzando pannelli che siano collocati in aderenza al tetto o addirittura integrati allo stesso.
- Sullo stesso punto di prelievo e connessi alla medesima utenza elettrica non dovrà esserci nessun altro impianto di produzione di energia elettrica.
- L’area su cui sorge l’abitazione non deve essere soggetta a vincolo di nessuna natura.
on line, basata sostanzialmente sulla compilazione del cosiddetto Modello Unico, reperibile sul sito del gestore di rete. Questo a sua volta è costituito da due parti. La PARTE I riporta tutti dati che vanno forniti al gestore prima di dare inizio ai lavori e quindi va compilata immediatamente nel momento in cui si decide di installare un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione. La PARTE II, invece, va compilata ed inviata al termine dei lavori e serve a completare la procedura già avviata con la PARTE I. Entrambe le parti del Modello Unico vanno compilate e sottoscritte a cura del soggetto richiedente e poi trasmesse on line al gestore di rete competente.
Alla prima parte del modulo, contenente per lo più i dati anagrafici del compilatore, nonché notizie circa l’immobile su cui andrà installato l’impianto, è necessario allegare copia del documento di identità del richiedente ed uno Schema elettrico unifilare dell’impianto, che sia redatto e firmato a cura di un progettista o tecnico abilitato. Inviando questa prima parte del modulo non è necessario comunque effettuare alcun versamento.
Entro 20 giorni lavorativi dall’invio della PARTE I del Modello Unico, infatti, il gestore è tenuto ad effettuare tutte le verifiche del caso, controllando anche il tipo di lavori di connessione che effettivamente sarà necessario effettuare per la connessione e messa in esercizio dell’impianto in oggetto. Se non sussistono criticità sulla linea elettrica indicata, l’iter semplificato viene effettivamente avviato senza problemi. Ma fate attenzione perché, anche in questi frangenti, è possibile che E-Distribuzione (o chi per esso) richieda l’esecuzione di lavori di rete in modo da poter effettivamente allacciare l’impianto.
Qualora si rendano necessari lavori di rete, il gestore entro i 20 giorni suddetti ne darà comunicazione al “soggetto richiedente”, che dal canto suo dovrà confermare l’accettazione del preventivo fornitogli dal gestore, pagando subito il 30% dei costi previsti per dar seguito al tutto.
L’utente, con questa prima parte della procedura, viene di fatto sollevato dalle altre formalità e comunicazioni, che un tempo erano necessarie e può a tutti gli effetti dare avvio all’installazione del proprio impianto (compresa quella al Comune).
A questo punto, con l’iter semplificato,la palla passa al gestore di rete che, tramite PEC, deve:
- provvedere ad inviare copia della PARTE I del Modello Unico al Comune;
- inviare copia del Modello Unico al GSE;
- caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna;
- addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione. Normalmente si tratta di un centinaio d’euro più IVA e l’addebito avviene in automatico, poiché sul Modello Unico il richiedente è tenuto ad indica il suo IBAN, preautorizzando il gestore al prelievo della quota necessaria alla connessione. In ogni caso, è possibile conoscere a priori l’ammontare preciso di tale quota, che viene chiaramente indicata nel sito web del gestore di rete;
- inviare copia di tutte le ricevute delle suddette trasmissioni al richiedente;
- ed infine, qualora ne ricorrano le condizioni, sempre tramite PEC deve inviare i dati dell’impianto anche alla Regione.
Fatte le suddette comunicazioni il gestore di rete deve mettere a disposizione del richiedente il “Regolamento di esercizio”. Si tratta di un documento che in gran parte viene fornito già precompilato e che il richiedente deve sottoscrivere dopo averlo completato nei campi e negli allegati richiesti.
In genere le informazioni necessarie sono inerenti le caratteristiche dell’impianto fotovoltaico come effettivamente realizzato.
Gli allegati, invece, normalmente, sono:
- la dichiarazione di conformità dell’impianto fotovoltaico rilasciata dall’installatore (ai sensi del M. 22/01/08, n. 37);
- la dichiarazione di conformità di tutti i vari componenti installati (inverter, sistemi di protezione di interfaccia…) rilasciata dagli enti accreditati ed attestanti la conformità dei dispositivi alla norma CEI 0-21;
- il test report, o rapporto di prova sul campo, inerente gli inverter installati o le protezioni esterne di rete (i cosiddetti SPI, ovvero sistemi di protezione di interfaccia);
- lo schema elettrico unifilare dell’impianto così come effettivamente realizzato.
Una volta che sono stati portati a termine tutti i lavori necessari alla realizzazione ed installazione dell’impianto, il soggetto richiedente dovrà trasmette al gestore di rete la PARTE II del Modello Unico e il regolamento di esercizio sottoscritto. In questo modo l’utente dichiara di aver preso visione e di accettare le clausole presenti nel contratto per l’erogazione del servizio di scambio sul posto, fornito dal GSE e inoltrato al richiedente tramite il gestore di rete.
Il gestore di rete controllati i documenti, se non riscontra la presenza di errori o anomalie, nel giro di 10 giorni al massimo procede all’attivazione dell’impianto di produzione e lo fa recandosi, previo appuntamento,sul luogo in cui è stato realizzato l’impianto. In tale frangente, i tecnici installano il contatore di produzione e riprogrammano quello già esistente di scambio, in modo tale che contabilizzi il flusso di energia in prelievo ed anche quello in immissione. A questo punto tutto è pronto e l’impianto fotovoltaico viene messo in funzione.
Subito dopo è ancora il gestore di rete che deve provvedere:
- ad inviare copia della PARTE II del Modello Unico al Comune, sempre tramite PEC;
- inviare copia anche al GSE, in modo da perfezionare la richiesta del servizio di scambio sul posto;
- comunicare tramite il portale Gaudì l’avvenuta entrata in esercizio dell’impianto, validandone i dati definitivi;
- inviare copia di tutte le suddette ricevute di trasmissione al soggetto richiedente, che è tenuto a conservarle.