Cantieri edilizi al sicuro dopo un anno e mezzo
Una sentenza del Tar Marche va a toccare i limiti entro i quali si può impugnare una Scia edilizia
C’è una sentenza del Tar Marche che potrebbe mettere al sicuro da eventuali contestazioni gli interventi realizzati con Scia dopo 30 giorni o dopo 18 mesi. Nella sentenza del Tribunale amministrativo, infatti, la 546/2016, emergono due limiti temporali per impugnare una Scia: quello dei trenta giorni per contestare i contenuti della documentazione presentata e quello dei diciotto mesi per agire in autotutela.
Nel primo caso, ogni Comune davanti a lavori o interventi, realizzati con Scia ma ritenuti abusivi, per i quali, dunque, è necessario procedere all’accertamento degli abusi, ha 30 giorni di tempo per fermare l’attività intrapresa dopo il deposito della Scia se gli interventi non rispettano quanto dichiarato nei documenti. Ma se questo termine non viene rispettato, ecco allora aprirsi diverse possibilità: l’esercizio dei poteri in autotutela, l’esercizio dei poteri sanzionatori per le dichiarazioni mendaci e l’esercizio dei poteri di vigilanza e inibitori in materia urbanistica.
Ipotizzando che non ci siano dichiarazioni mendaci e che non siano state riscontrate irregolarità urbanistiche ed edilizie, per agire in autotutela è necessario che ci siano dei motivi di interesse pubblico. E poiché questo tipo particolare di azione può mettere in discussione un’attività avviata da un qualsiasi privato, la normativa ha sempre previsto “un termine ragionevole” per poter esercitare il potere in autotutela. Termine che sia il Decreto “Sblocca Italia” sia la riforma della Pubblica Amministrazione hanno fissato a 18 mesi “dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici”. Quindi, alla scadenza dei 18 mesi, gli interventi realizzati con Scia potranno essere considerati al riparo da eventuali contestazioni.