Appalti, nei raggruppamenti va sempre indicata la quota di servizio che compete alla singola impresa
Anche nel caso di raggruppamenti di imprese di tipo orizzontale c’è l’obbligo di indicare le parti che competono alla singola impresa. Lo sostiene il Consiglio di Stato con la sentenza 26/2012, con cui ha fatto chiarezza sull’applicazione dell’articolo 37 del Codice Appalti ai raggruppamenti in cui tutti gli operatori riuniti svolgono lo stesso tipo di mansioni.
Il CdS ha sottolineato che in base al Codice appalti, nelle gare per l’aggiudicazione di servizi l’offerta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.
Sulla base della regola espressa nella norma, il Consiglio di Stato ha affermato che la regola deve essere applicata a tutte le Ati orizzontali e verticali in modo che quote dell’appalto non siano eseguite da soggetti privi delle capacità tecnico organizzative ed economico-finanziarie indicate dal bando.
Le parti del servizio che il singolo soggetto dovrà svolgere possono essere indicate in modo descrittivo o quantitativo, attraverso l’utilizzo delle quote in termini percentuali.