Amministratori e obbligo di formazione: conto alla rovescia per la scadenza del 9 ottobre
La Redazione
Anche quest’anno, all’appropinquarsi della fatidica data del 9 ottobre, gli Amministratori di condominio si trovano a dover fare i conti con dubbi sempre più fitti: il completamento dei corsi di formazione annuale può compromettere le sorti dell’incarico?
Il 9 ottobre, come noto, è la data di entrata in vigore del DM 140/2014 nonché quello di decorrenza e, quindi, di scadenza dell’obbligo annuale di completamento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale che gli amministratori di condominio devo attestare di aver svolto, per una durata minima di 15 ore. La rilevanza di tale obbligo formativo è ulteriormente acuita dal rischio di non poter accettare nuovi incarichi e, peggio ancora, di dover subire l’annullamento di quelli in corso. A ben vedere, l’art. 1129 c.c. NON prevede tale adempimento tra quelli che vengono definiti “gravi irregolarità” e da cui scaturiscono decadenze automatiche, come – appunto – la cessazione dall’incarico.
Le decisioni dei giudici, tuttavia, sono state tutt’altro che univoche e così, mentre per il Tribunale di Padova (Sent. 24/03/2017 n. 818) la nomina di amministratore condominiale che non abbia assolto all’obbligo formativo annuale è da ritenersi nulla, di avviso opposto sono stati, invece, i giudici di Genova che il 03 giugno 2016 dichiaravano che a fronte dell’obbligo della formazione continua non fosse stata prevista dal legislatore la specifica sanzione. Resta il fatto che, proprio in considerazione dell’assenza di una precisa disposizione, ciascun condomino potrebbe – potenzialmente – promuovere azione revocatoria nei confronti dell’amministratore di condominio che non dimostri di aver effettuato il corso di aggiornamento annuale della durata di almeno 15 ore e, allora, perché rischiare…